Royalties dal marchio: la SRL paga te (come funziona)

Le multinazionali estraggono valore dalle società operative facendole pagare per usare il marchio del gruppo. È una delle mosse che puoi copiare anche tu, in piccolo, con la tua SRL: registri il marchio come persona fisica, lo concedi in licenza alla tua società operativa, e la società ti versa un canone per usarlo. Funziona a una condizione: che sia un’operazione vera, documentata e a norma, non una scorciatoia costruita solo per pagare meno tasse.

Come funziona, in tre passaggi

Il meccanismo è semplice nella struttura.

  1. Tu, come privato, registri il marchio della tua attività (o lo intesti a te se è ancora della società).
  2. Con un contratto di licenza scritto, autorizzi la tua SRL operativa a usare quel marchio.
  3. La SRL ti paga un canone periodico, le royalties, per il diritto di usarlo.

Lo strumento giuridico è la licenza di marchio (art. 23 del Codice della Proprietà Industriale): tu resti proprietario, la società ottiene solo il diritto d’uso, alle condizioni che scrivi nel contratto. In alternativa il marchio si può cedere alla persona fisica, ma la licenza è la forma più usata perché ti tiene la titolarità in mano.

Perché le aziende lo fanno

Il motivo è di convenienza. Per la SRL il canone è un costo legato all’attività. Per te che lo incassi è un reddito, tassato secondo le regole del tuo caso, di norma senza i contributi previdenziali che pesano sui compensi da lavoro. Il risultato è che una parte degli utili esce dalla società e finisce nel tuo patrimonio personale con un carico diverso da quello di uno stipendio o di un dividendo.

Qui ci fermiamo, ed è importante che tu lo sappia: noi ci occupiamo di marchi, non siamo il tuo commercialista. Aliquote, deducibilità e trattamento contributivo dipendono dalla tua situazione e li deve calcolare e confermare chi tiene la tua contabilità. Diffida di chi ti promette una percentuale di risparmio secca senza aver visto i tuoi conti.

Il punto delicato: deve essere un’operazione vera

Questa strategia funziona finché regge davanti all’Agenzia delle Entrate. Se il marchio vale poco e il canone è gonfiato, o se l’unico scopo dell’operazione è pagare meno imposte, il Fisco può contestarla come abuso del diritto (art. 10-bis dello Statuto del Contribuente) e far saltare il vantaggio.

Perché regga servono due cose che sono esattamente il nostro mestiere:

  • Un marchio registrato e solido. Non puoi concedere in licenza un marchio che non è davvero tuo. Prima serve la registrazione del marchio in Italia, e prima ancora una ricerca di anteriorità che confermi che il nome è libero. Un marchio contestabile rende contestabile tutta la struttura.
  • Un valore documentato. Il canone deve essere ragionevole rispetto a quanto vale davvero il marchio. Serve una perizia che stimi quel valore, così l’importo delle royalties ha una base concreta e non un numero deciso a tavolino.

Su questa base, il tuo commercialista costruisce la parte fiscale. Senza questa base, non c’è strategia che tenga.

In sintesi

  • La strategia: registri il marchio come privato e lo concedi in licenza alla tua SRL, che ti paga le royalties per usarlo.
  • Lo strumento è la licenza di marchio (art. 23 C.P.I.): resti titolare, la società ottiene solo il diritto d’uso.
  • Il vantaggio fiscale c’è, ma dipende dal tuo caso: lo calcola e lo conferma il commercialista, non lo Studio.
  • Perché regga davanti al Fisco (art. 10-bis) servono un marchio registrato davvero tuo e una perizia che giustifichi il canone.
  • Un marchio debole o mai cercato prima rende contestabile tutta l’operazione: la base parte da lì.

Domande frequenti

Posso concedere in licenza alla mia SRL un marchio che non ho ancora registrato?

No. Puoi licenziare solo un marchio di cui sei titolare in modo esclusivo. Prima serve la registrazione, e prima ancora una ricerca di anteriorità che confermi che il nome è libero.

Le royalties che incasso come privato pagano i contributi INPS?

Di norma un reddito da utilizzo di un marchio non segue le stesse regole contributive di uno stipendio, ma il trattamento dipende dalla tua posizione. È una valutazione da fare con il commercialista sul tuo caso concreto, non una regola valida per tutti.

Il Fisco può contestare questa struttura?

Sì, se la considera costruita solo per pagare meno imposte (abuso del diritto, art. 10-bis dello Statuto del Contribuente). Regge quando il marchio ha un valore reale, documentato da una perizia, e il canone è coerente con quel valore.

Meglio la licenza o la cessione del marchio alla persona fisica?

Dipende. La licenza ti fa restare proprietario e concedere solo l’uso; la cessione trasferisce la titolarità. La forma giusta si sceglie caso per caso, insieme al commercialista per la parte fiscale.

Vuoi partire dalla base giusta?

La parte fiscale la vedi con il tuo commercialista. La base che la rende legittima, cioè un marchio registrato, cercato prima e valutato, la costruiamo noi. Se stai pensando a questa struttura o vuoi capire se il tuo marchio è abbastanza solido per reggerla, chiamaci al 338.1497835 o contattaci qui. La prima consulenza è gratuita.

Studio CIS si occupa di registrazione marchi dal 2001. Oltre 800 marchi registrati per imprenditori e aziende italiane. Garanzia Marchio Registrato o Rimborsati se scegli la Registrazione con Garanzia. Questo articolo ha scopo informativo e non sostituisce la consulenza del tuo commercialista sugli aspetti fiscali.

Vigilanza marchio: come sorvegliarlo dopo la registrazione

Hai registrato il marchio in Italia. Il certificato è arrivato, il simbolo ® è tuo. Fine della storia? No. Da quel momento in poi qualcun altro può depositare un nome simile al tuo, e nessun ufficio te lo viene a dire. Se un’azienda deposita un marchio troppo simile al tuo, hai solo tre mesi dalla pubblicazione per fare opposizione (art. 176 C.P.I. in Italia, art. 46 RMUE per il marchio europeo). Passato quel termine, il conflitto resta lì, e per difenderti serve una causa più lunga e più cara. La vigilanza marchio è il controllo periodico che ti avvisa in tempo: ogni mese verifichiamo i nuovi depositi italiani, europei e internazionali con effetto in Italia.

Registrato non vuol dire al sicuro per sempre

Il marchio ti dà un diritto. Non ti dà un allarme automatico. Nessun ufficio ti scrive se domani un concorrente deposita un nome quasi uguale al tuo, in un settore vicino al tuo. Lo scopri solo se lo cerchi tu, oppure per caso: un cliente che ti chiede conto di un prodotto che non hai in listino, un fornitore che ti segnala un’etichetta sospetta. Nel frattempo i tre mesi per opporti corrono, e nessuno te lo ricorda.

Perché i tre mesi sono il vero limite

La legge ti dà una finestra precisa per opporti a un marchio simile al tuo: tre mesi dalla data di pubblicazione, non dalla data di deposito (art. 176 C.P.I.). Per il marchio dell’Unione europea la logica è identica, stesso termine di tre mesi (art. 46 RMUE). Il bollettino UIBM esce almeno due volte al mese: significa che un controllo mensile intercetta quasi sempre un nuovo deposito con settimane di margine, non all’ultimo giorno utile. Se invece te ne accorgi dopo, l’opposizione non è più possibile: resta solo l’azione di nullità davanti al tribunale, una strada più lunga e più costosa.

Come funziona un controllo di vigilanza

Ogni mese confrontiamo i nuovi depositi (marchi italiani UIBM, marchi dell’Unione europea, designazioni internazionali con effetto in Italia) con il tuo marchio e le sue possibili varianti o storpiature. È lo stesso database che usiamo per la ricerca di anteriorità prima di un deposito, solo che qui il controllo guarda in avanti nel tempo, non indietro. La stessa logica con cui puoi verificare se un marchio è già registrato prima di sceglierne uno, noi la ripetiamo ogni mese sul tuo.

Cosa succede se troviamo un conflitto

Se emerge un deposito troppo simile, te lo segnaliamo subito, insieme alla scadenza dei tre mesi per l’opposizione. A quel punto decidi tu se procedere: hai il tempo per valutarlo con calma, invece di scoprirlo all’ultimo giorno utile. Se per tre controlli di fila non emerge nulla, ti mandiamo un report trimestrale con l’esito, così hai comunque la conferma senza un messaggio ogni mese per niente da segnalare.

Un caso tipico

Immagina di aver registrato il marchio del tuo laboratorio artigianale nel 2022. Nel 2026 un’azienda in un’altra regione deposita un nome quasi identico, per prodotti simili ai tuoi. Se nessuno controlla, te ne accorgi solo per caso, magari 8 mesi dopo, quando un cliente ti scrive confuso. A quel punto l’opposizione non è più possibile: resta solo la nullità, più lunga e più cara. Con un controllo mensile, lo stesso deposito sarebbe emerso nel giro di poche settimane, in tempo per decidere con calma se opporti.

In sintesi

  • Il marchio registrato non si difende da solo: nessun ufficio ti avvisa se qualcuno deposita un nome simile al tuo.
  • Per opporti hai tre mesi dalla pubblicazione (art. 176 C.P.I. in Italia, art. 46 RMUE per l’UE): passato quel termine, resta solo una causa di nullità, più lunga e più cara.
  • Il bollettino UIBM esce almeno due volte al mese: un controllo mensile intercetta i nuovi depositi in tempo utile.
  • La vigilanza copre marchi italiani, marchi UE e designazioni internazionali con effetto in Italia.
  • Per un marchio italiano il costo di riferimento è 120€ l’anno, IVA compresa, con controllo mensile; per l’estero facciamo un preventivo su misura.

Domande frequenti

Quanto costa la vigilanza marchio?
Per un marchio italiano il riferimento è 120€ l’anno, IVA compresa, con controllo mensile. Per marchi europei o internazionali il costo dipende dai paesi coperti: te lo diciamo dopo una valutazione del tuo caso.

Ogni quanto fate il controllo?
Una volta al mese. Il bollettino UIBM esce almeno due volte al mese, quindi un controllo mensile intercetta i nuovi depositi in tempo utile per decidere se opporti.

E se non trovate nulla?
Meglio così. Ti mandiamo un report ogni tre mesi con l’esito, così hai la conferma senza ricevere un avviso ogni volta che non c’è nulla da segnalare.

La vigilanza copre anche i marchi europei?
Sì. Controlliamo i depositi UIBM, i marchi dell’Unione europea e le designazioni internazionali con effetto in Italia, perché un marchio comunitario vale anche qui.

Il tuo marchio è registrato ma nessuno lo sorveglia?

Chiamaci al 338.1497835 o contattaci qui. La consulenza iniziale è gratuita: ti diciamo come funziona la vigilanza per il tuo caso specifico.

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Come rinnovare un marchio registrato: guida e costi

Un marchio registrato dura 10 anni dalla data di deposito, non dalla data in cui è stato concesso (art. 16, comma 1, Codice della Proprietà Industriale). Puoi rinnovarlo un numero illimitato di volte, ogni volta per altri 10 anni, per gli stessi prodotti o servizi già registrati. Puoi presentare la domanda di rinnovo nei 12 mesi prima della scadenza oppure nei 6 mesi successivi, pagando una soprattassa. Se lasci passare anche quella finestra, il marchio è perso per sempre e devi ripartire da un nuovo deposito.

“Tanto l’ho già registrato”: l’errore che costa un marchio

Molti imprenditori pensano che una volta registrato, il marchio sia loro per sempre. Non è così: la registrazione ha una scadenza precisa, dieci anni esatti dal giorno del deposito. Non dieci anni “da quando è arrivato il certificato”, non “da quando ho iniziato a usarlo davvero”. Dal deposito.

È un dettaglio che sembra tecnico e invece cambia tutto: se hai aspettato mesi prima di ricevere l’attestato, quei mesi sono già dentro il conto dei 10 anni. Chi non lo sa rischia di accorgersi della scadenza troppo tardi.

Quando puoi rinnovare

La legge ti dà una finestra ampia: puoi presentare la domanda di rinnovo nei 12 mesi precedenti la scadenza (art. 16, comma 3, C.P.I.). Non c’è nessun vantaggio a farlo il primo giorno utile o l’ultimo: la protezione riparte comunque dal giorno dopo la scadenza del decennio precedente, senza buchi.

Il rinnovo copre gli stessi prodotti e servizi che avevi già registrato, nelle stesse classi di Nizza. Se nel frattempo la tua attività si è allargata e vuoi proteggere anche categorie nuove, quello non è un rinnovo: serve un deposito nuovo, sulle classi aggiuntive.

Se ti scordi la scadenza: la tolleranza di 6 mesi

Se la data ti sfugge, la legge prevede una seconda finestra: puoi ancora rinnovare nei 6 mesi successivi alla scadenza, ma con una soprattassa aggiuntiva (art. 16, comma 3, C.P.I.). Nel caso di un marchio italiano con una sola classe, la tassa di deposito passa da 67 a 101 euro: 34 euro di soprattassa fissa, indipendentemente dalle classi.

Superati anche quei 6 mesi, però, non c’è più margine. Il marchio decade per mancato rinnovo e il nome torna libero: chiunque, anche un concorrente, può registrarlo al posto tuo. A quel punto l’unica strada è un deposito completamente nuovo, con tutti i rischi che questo comporta: qualcuno potrebbe averlo già preso, e tu perdi anche l’anzianità che avevi costruito in 10 (o 20, o 30) anni di registrazione.

Il mancato rinnovo non va confuso con la decadenza per non uso: sono due strade diverse per perdere lo stesso diritto. Il mancato rinnovo è una scadenza di calendario che nessuno ha gestito; la decadenza riguarda un marchio ancora formalmente valido ma abbandonato nei fatti.

Un caso tipico

Un’azienda registra il marchio nel 2016. Cambiano soci, cambia chi segue le pratiche amministrative, e la scadenza del 2026 non finisce nell’agenda di nessuno. Il titolare se ne accorge solo perché un fornitore gli chiede il certificato di registrazione aggiornato per un bando. A quel punto sono già passati 4 mesi dalla scadenza: rientra ancora nella tolleranza dei 6 mesi, ma di poco. Se se ne fosse accorto un mese dopo, avrebbe dovuto ripartire da zero, senza nessuna garanzia che il nome fosse ancora libero.

In sintesi

  • Il marchio dura 10 anni dalla data di deposito, non da quando arriva il certificato.
  • Si rinnova un numero illimitato di volte, ogni volta per altri 10 anni, sulle stesse classi già registrate.
  • Puoi rinnovare nei 12 mesi prima della scadenza, oppure nei 6 mesi dopo con una soprattassa di 34 euro.
  • Oltre i 6 mesi di tolleranza il marchio è perso per sempre: serve un nuovo deposito, senza garanzie sul nome.
  • Marchi europei e internazionali hanno le loro finestre di rinnovo: la logica è simile, ma le scadenze e gli uffici cambiano.

Domande frequenti

Da quando iniziano a contare i 10 anni: dal deposito o dalla registrazione?
Dal deposito della domanda (art. 16, comma 1, C.P.I.), non da quando ricevi l’attestato di registrazione. Sono spesso mesi di differenza: controlla sempre la data di deposito, non quella del certificato.

Posso rinnovare aggiungendo nuove classi?
No. Il rinnovo copre solo i prodotti e servizi già registrati, per intero o in parte. Per proteggere categorie nuove serve un deposito separato.

Cosa succede se dimentico la scadenza?
Hai altri 6 mesi per rinnovare, pagando una soprattassa di 34 euro oltre alla tassa ordinaria. Passato anche questo termine, il marchio decade in modo definitivo.

Il rinnovo di un marchio europeo o internazionale funziona uguale?
La logica di base (rinnovo ogni 10 anni, finestra prima della scadenza) è la stessa, ma le scadenze effettive e gli uffici competenti cambiano: per un marchio comunitario è l’EUIPO, non l’UIBM italiano.

Non sai quando scade il tuo marchio?

Se non sei sicuro della data esatta di deposito o di scadenza, meglio verificarlo prima che diventi un problema. Ci occupiamo noi del rinnovo, comprese le pratiche più vecchie che seguiamo da anni. Chiamaci al 338.1497835 o contattaci qui. La consulenza iniziale è gratuita.

Se invece il tuo marchio è ormai decaduto e devi ripartire, trovi qui la procedura per la registrazione del marchio in Italia.

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Come registrare un logo: guida passo dopo passo

Registrare un logo significa depositarlo come marchio figurativo (o come parte di un marchio misto, insieme al nome) presso l’UIBM. Prima di depositare devi scegliere cosa vuoi proteggere davvero, verificare che il logo sia libero da conflitti, scegliere le classi merceologiche giuste e presentare il file grafico secondo le regole dell’ufficio. Senza questi passaggi, anche un logo bellissimo resta solo un’immagine: non ti dà nessun diritto di esclusiva.

Il logo da solo non ti protegge

Hai pagato un grafico, hai un file pronto, e pensi che il lavoro sia finito. Non è così: un logo diventa un diritto solo quando lo registri. Prima è solo un’opera grafica, con tutti i limiti che questo comporta se qualcuno ne usa uno simile per un prodotto simile al tuo. Se non hai ancora chiaro cosa cambia tra i due concetti, parti da differenza tra marchio e logo: ti aiuta a capire perché il passaggio dal disegno al deposito non è una formalità.

Primo passaggio: scegli cosa registrare davvero

Puoi registrare solo il logo (marchio figurativo), solo il nome (marchio denominativo), oppure entrambi insieme (marchio misto). Non è una scelta indifferente. Se registri solo il logo e in futuro cambi font o colori al nome, la tutela del vecchio deposito non copre la nuova versione. Se il nome del tuo brand è forte quanto l’immagine, spesso conviene registrare entrambi con due domande separate. Trovi il confronto completo su marchio denominativo o figurativo, che ti aiuta a decidere in base a come è fatto il tuo brand.

Secondo passaggio: verifica che sia libero

Prima di depositare, controlla che nessuno abbia già un marchio uguale o simile nella tua stessa categoria di prodotti o servizi. Un logo può essere originale dal punto di vista grafico e comunque entrare in conflitto con un marchio già registrato, se le forme o l’impatto visivo sono troppo vicini. La ricerca di anteriorità serve proprio a questo: verificare prima di pagare le tasse di deposito, non dopo un rifiuto.

Terzo passaggio: scegli le classi giuste

Il logo protegge un’immagine, ma quell’immagine è comunque legata a prodotti o servizi specifici. Devi indicarli secondo la classificazione di Nizza: sono le classi di Nizza che stabiliscono l’ambito reale della tua protezione. Un logo depositato nella classe sbagliata lascia scoperto proprio quello che volevi tutelare.

Quarto passaggio: prepara il file e deposita

L’articolo 7 del Codice della Proprietà Industriale richiede che il segno sia rappresentato “in modo tale da consentire alle autorità competenti e al pubblico di determinare con chiarezza e precisione l’oggetto della protezione” (art. 7, comma 1, lett. b) C.P.I.). In pratica: un file immagine chiaro e conforme alle specifiche tecniche richieste dall’UIBM. La domanda di registrazione, come previsto dall’art. 156 C.P.I., deve contenere questa rappresentazione del marchio insieme all’elenco delle classi scelte. Da qui parte la procedura di deposito vera e propria.

Un caso tipico

Un’azienda registra solo il logo di apertura, un simbolo stilizzato. Due anni dopo rifà il logo in chiave più moderna: nuovi colori, forma semplificata. Il vecchio deposito protegge solo la versione originale. La nuova, tecnicamente, non è ancora tutelata. Se avessero registrato anche il nome come marchio denominativo, quella parte sarebbe rimasta protetta a prescindere dal restyling grafico.

In sintesi

  • Un logo diventa un diritto solo quando lo registri come marchio, non quando lo crei.
  • Puoi registrarlo come marchio figurativo (solo il logo) o misto (logo + nome insieme).
  • Prima del deposito serve la ricerca di anteriorità, per evitare conflitti con marchi già registrati.
  • Le classi di Nizza definiscono l’ambito reale della protezione: vanno scelte con attenzione.
  • Se il logo cambia nel tempo, il vecchio deposito non si aggiorna da solo: serve un nuovo deposito per la nuova versione.

Domande frequenti

Posso registrare un logo senza registrare anche il nome?
Sì, sono due domande indipendenti. Puoi depositare solo il logo come marchio figurativo. Tieni presente però che protegge solo quella specifica immagine, non il nome scritto in altri modi.

Quanto costa registrare un logo come marchio?
Le tasse e le competenze sono le stesse di un marchio denominativo: cambia solo cosa depositi, non la procedura.

Se il grafico che ha creato il logo non mi cede i diritti, posso registrarlo lo stesso?
È un punto da chiarire prima del deposito. Senza un passaggio scritto dei diritti sull’opera grafica, l’autore può vantare pretese sul disegno anche dopo che tu l’hai registrato come marchio. Meglio sistemarlo prima.

Devo rifare la registrazione se cambio leggermente il logo?
Dipende da quanto cambia. Una modifica minima (una sfumatura di colore) di solito non richiede un nuovo deposito. Un restyling sostanziale sì, perché il marchio figurativo protegge la versione esatta depositata.

Vuoi registrare il tuo logo senza rischiare di lasciare buchi nella protezione?

Dirti se conviene registrare solo il logo, solo il nome, o entrambi dipende da come è fatto il tuo brand. Chiamaci al 338.1497835 o contattaci qui. La consulenza iniziale è gratuita e ti diremo subito qual è la strada giusta per il tuo caso.

Puoi anche partire dalla registrazione del marchio in Italia per avere il quadro completo di costi e passaggi.

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Preuso del marchio: cos’è e quando ti protegge

Il preuso è il diritto di chi usava un marchio prima che un altro lo registrasse. Non impedisce a nessun altro di depositarlo, ma può limitarne gli effetti (art. 12, comma 1, lettera a) del Codice della Proprietà Industriale). Quanto ti protegge dipende da un solo fattore: quanto era conosciuto il tuo marchio prima della registrazione altrui. Se lo era solo a livello locale, puoi continuare a usarlo ma solo in quella zona. Se lo era in tutta Italia, puoi chiedere che la registrazione altrui venga dichiarata nulla. Per la maggior parte delle piccole attività vale il primo caso: una tutela reale, ma stretta.

Due livelli di notorietà, due effetti diversi

La legge distingue in base a quanto era diffuso il tuo marchio nel momento in cui qualcun altro lo ha depositato.

Notorietà locale (una città, una provincia, una zona): il terzo che registra per primo ottiene comunque l’esclusiva su tutta Italia. Tu, come preutente, hai il diritto di continuare a usare il marchio, anche nella pubblicità, ma solo nei limiti della diffusione che avevi già raggiunto. Non ti possono costringere a smettere, ma non puoi nemmeno espanderti fuori da quell’area con lo stesso nome.

Notorietà nazionale (il tuo marchio era già conosciuto su gran parte del territorio italiano prima del deposito altrui): la registrazione successiva manca del requisito di novità richiesto dalla legge. Puoi chiederne la nullità e continuare a usare il marchio in esclusiva.

Il preuso si dimostra, non si presume

Non basta dire “lo uso da anni”. Devi provarlo con documenti datati: fatture, materiali pubblicitari, contratti, articoli di stampa, registrazioni di un sito web nel tempo. Serve un uso continuativo, non sporadico. Senza queste prove, il preuso resta un’affermazione che nessun ufficio o giudice accoglie da sola.

Perché non è una strategia, è un rimedio

Chi si affida al preuso di solito lo scopre quando è già tardi: un concorrente ha depositato lo stesso nome e adesso tocca a lui dimostrare anni di uso precedente, con tempi e costi di un procedimento di opposizione o nullità. Nel frattempo l’altro ha già un marchio registrato e i diritti che ne derivano.

Registrare per primi evita tutto questo. Non serve dimostrare niente: il diritto è già tuo dal giorno del deposito. Per questo la ricerca di anteriorità prima di iniziare a usare un nome nuovo conviene sempre: se è libero, conviene depositarlo subito invece di costruirci sopra un brand e sperare che nessuno arrivi prima.

In sintesi

  • Il preuso (art. 12 C.P.I.) tutela chi usava un marchio prima che un altro lo registrasse, ma non blocca la registrazione altrui.
  • Notorietà solo locale: puoi continuare a usarlo, ma solo nella tua zona.
  • Notorietà nazionale: puoi far annullare la registrazione successiva.
  • Va sempre dimostrato con prove documentali di uso continuativo.
  • È un rimedio d’emergenza: registrare per primi resta la protezione più solida.

Domande frequenti

Il preuso mi dà lo stesso diritto di chi registra il marchio?
No. Ti dà solo il diritto di continuare l’uso che già facevi, nei limiti della zona in cui eri conosciuto. Chi registra ottiene l’esclusiva su tutta Italia, salvo il caso di notorietà nazionale del preutente.

Come dimostro il preuso se non ho mai fatto nulla di ufficiale?
Con qualsiasi prova datata: fatture, materiale pubblicitario, contratti, screenshot storici del sito, articoli che parlano della tua attività con quel nome. Più la documentazione è continuativa nel tempo, più è solida.

Se uso un nome da anni ma solo nella mia città, rischio comunque qualcosa?
Sì. Se qualcuno registra lo stesso nome, tu puoi continuare a usarlo solo in quella zona: non potrai espanderti altrove con lo stesso marchio, e l’altro potrà farlo ovunque, compresa la tua città per attività diverse dalla tua.

Conviene contare sul preuso invece di registrare?
No. Il preuso si prova con fatica e protegge meno di una registrazione. Se un nome è già tuo e lo usi, conviene registrarlo prima che lo faccia qualcun altro.

Il tuo nome è già usato da te, ma non è ancora protetto?

Se stai usando un marchio senza averlo registrato, non aspettare che sia un altro a depositarlo. Trovi il quadro completo dei rischi nella nostra guida su marchio non registrato. Chiamaci al 338.1497835 o contattaci qui. La consulenza iniziale è gratuita.


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Licenza di marchio: cos’è e come funziona (art. 23 C.P.I.)

La licenza di marchio è il contratto con cui il titolare autorizza un altro soggetto a usare il marchio, restando lui il proprietario (art. 23 del Codice della Proprietà Industriale). Può essere esclusiva o non esclusiva, per tutti i prodotti registrati o solo per una parte, per tutta Italia o solo per una zona. È diversa dalla cessione: lì il titolare vende il marchio e lo perde, qui lo tiene e concede solo il diritto d’uso. Il contratto deve fissare regole precise su durata, modo d’uso, prodotti coperti, territorio e qualità: se il licenziatario le viola, il titolare può fargli causa come farebbe con chiunque usi il marchio senza permesso.

Puoi far usare il tuo marchio a un altro, senza perderlo

Hai registrato il tuo marchio. Ora un distributore, un franchisee o un partner commerciale ti chiede di poterlo usare per vendere i tuoi prodotti o aprire un punto vendita con il tuo nome. Puoi dire di sì senza cedere niente.

Lo strumento giusto è la licenza. Tu resti titolare, l’altra parte ottiene solo il diritto di usare il marchio, alle condizioni che scrivi nel contratto. Puoi concederla per la totalità o per una parte dei prodotti o servizi per cui l’hai registrato (le tue classi di Nizza), in esclusiva o no, per tutto il territorio o solo per una zona. Puoi licenziare il marchio a un solo distributore per il Nord Italia, per esempio, e tenerti libero il resto del Paese.

Cosa deve contenere il contratto

La legge non impone un modulo fisso, ma dà al titolare un’arma precisa: puoi far valere il tuo diritto di uso esclusivo contro il licenziatario che viola gli accordi su:

  • durata della licenza
  • modo di utilizzo del marchio
  • natura dei prodotti o servizi coperti
  • territorio in cui può essere usato
  • qualità dei prodotti fabbricati o dei servizi prestati

Se il licenziatario continua a usare il marchio dopo la scadenza, lo usa fuori dal territorio concordato, o abbassa la qualità sotto lo standard pattuito, tu puoi agire contro di lui esattamente come contro un estraneo che usa il marchio senza permesso.

Un caso tipico: il franchising

Il franchising è probabilmente l’esempio più comune di licenza di marchio. Il franchisor concede al franchisee il diritto di usare il proprio marchio, la propria insegna e il proprio know-how per aprire un punto vendita. Se il franchisee vende prodotti fuori standard o chiude il locale senza togliere l’insegna, il franchisor può far valere il contratto proprio grazie a queste clausole.

Vale anche per chi vende su Amazon con più partner sotto lo stesso brand: se autorizzi un rivenditore a usare il tuo marchio nelle inserzioni, quello è comunque un rapporto di licenza da regolare, non un uso libero. Chi ha il marchio registrato può gestirlo, chi non ce l’ha no: è uno dei motivi per cui il Brand Registry di Amazon chiede la registrazione.

Il limite che vale sempre

Dal contratto non deve mai derivare inganno per il pubblico sulle caratteristiche essenziali del prodotto o servizio (art. 23, comma 4, C.P.I.). Se i clienti associano il tuo marchio a una certa qualità o provenienza, la licenza non può tradire quell’aspettativa. E se lasci che un licenziatario degradi la qualità senza intervenire, rischi che il marchio diventi ingannevole agli occhi del pubblico, con conseguenze che si avvicinano a quelle della decadenza.

Perché conviene scrivere le regole, non fidarsi a voce

Senza un contratto scritto e dettagliato, in caso di dissapore ti trovi a dover dimostrare condizioni che nessuno ha mai messo per iscritto. E puoi concedere in licenza solo un marchio che è davvero tuo in modo esclusivo: se non l’hai ancora registrato, prima serve quello.

In sintesi

  • La licenza di marchio (art. 23 C.P.I.) permette a un altro soggetto di usare il tuo marchio, restando tu il titolare.
  • È diversa dalla cessione: nella cessione perdi la proprietà del marchio, nella licenza la mantieni.
  • Puoi limitarla a una parte dei prodotti, a un territorio, ed è esclusiva o non esclusiva.
  • Il contratto deve fissare durata, modo d’uso, prodotti coperti, territorio e qualità: sono le clausole che puoi far rispettare in giudizio.
  • Il franchising è la forma di licenza di marchio più diffusa.

Domande frequenti

Qual è la differenza tra licenza e cessione del marchio?
Nella cessione il titolare vende il marchio e perde ogni diritto su di esso. Nella licenza resta proprietario e concede solo il diritto d’uso, alle condizioni scritte nel contratto.

La licenza deve essere scritta per essere valida?
La legge non lo impone espressamente, ma senza un contratto scritto è quasi impossibile dimostrare le condizioni pattuite (durata, territorio, qualità) se nasce una contestazione. Meglio sempre metterle per iscritto.

Posso concedere in licenza solo una parte del mio marchio?
Sì. Puoi limitare la licenza a una parte dei prodotti o servizi per cui il marchio è registrato, oppure a una zona geografica specifica, tenendo il resto per te.

Cosa succede se il licenziatario non rispetta il contratto?
Puoi far valere il tuo diritto di uso esclusivo contro di lui, come faresti contro chiunque usi il marchio senza autorizzazione, se viola le clausole su durata, territorio, prodotti o qualità (art. 23, comma 3, C.P.I.).

Vuoi concedere il tuo marchio in licenza?

Che tu debba scrivere un contratto di licenza o abbia ricevuto una proposta e non sai come tutelarti, meglio partire da un marchio già solido. Chiamaci al 338.1497835 o contattaci qui. La consulenza iniziale è gratuita.

Studio CIS si occupa di registrazione marchi dal 2001. Oltre 800 marchi registrati per imprenditori e aziende italiane. Garanzia Marchio Registrato o Rimborsati se scegli la Registrazione con Garanzia.

Nullità del marchio: quando si annulla una registrazione

La nullità è la sanzione che colpisce un marchio registrato per un vizio che esisteva già al momento del deposito: mancava un requisito di legge, oppure violava un diritto altrui. A differenza della decadenza, che riguarda un marchio nato valido e diventato un problema nel tempo, la nullità dice che quel marchio non avrebbe mai dovuto essere registrato (art. 25 del Codice della Proprietà Industriale). Se viene dichiarata, gli effetti sono retroattivi: il marchio si considera come se non fosse mai esistito. Si può chiedere in tribunale o, in alternativa, con un’istanza scritta e motivata all’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi.

Due liste di motivi, e due categorie di persone che possono chiederla

L’articolo 25 del C.P.I. elenca i casi di nullità. Alcuni li può far valere chiunque ne abbia interesse: manca la capacità distintiva, il segno è ingannevole sulla provenienza o sulla qualità del prodotto, è contrario alla legge o al buon costume, oppure è stato depositato in mala fede.

Altri motivi li può far valere solo chi ha il diritto violato: un marchio anteriore identico o simile, un nome o un ritratto altrui usati senza permesso, un diritto d’autore, oppure un marchio depositato da chi non ne aveva diritto (art. 122 C.P.I.). Qui la differenza con l’opposizione è di tempistica, non di sostanza. Se il titolare del marchio anteriore se ne accorge entro 3 mesi dalla pubblicazione, fa opposizione e blocca la registrazione. Se se ne accorge dopo, quando il marchio è già registrato, l’unica strada resta la nullità, anche a distanza di anni.

La nullità può essere parziale

Come per la decadenza, se il vizio riguarda solo alcuni dei prodotti o servizi per cui il marchio è registrato, la nullità colpisce solo quella parte (art. 27 C.P.I.). Il marchio resta valido per il resto.

Perché conviene verificare prima, non scoprirlo dopo

Un marchio dichiarato nullo anni dopo la registrazione significa aver costruito il brand su una base che crolla: packaging, sito, contratti di licenza, tutto da rivedere. La ricerca di anteriorità prima del deposito non elimina il rischio, perché l’esame dell’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi non controlla d’ufficio i marchi anteriori, ma lo riduce di molto. Meglio saperlo prima che con una causa.

In sintesi

  • La nullità colpisce un marchio che non avrebbe mai dovuto essere registrato: il vizio esisteva già al deposito (art. 25 C.P.I.).
  • È retroattiva: il marchio nullo si considera come se non fosse mai esistito.
  • Alcuni motivi li può far valere chiunque (mancanza di capacità distintiva, decettività, mala fede); altri solo il titolare del diritto violato (marchio anteriore, nome, diritto d’autore).
  • Si può chiedere in tribunale o con istanza amministrativa all’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi.
  • Può essere parziale, limitata solo ad alcuni prodotti o servizi.

Domande frequenti

Che differenza c’è tra nullità e decadenza?
La nullità riguarda un vizio che esisteva già alla registrazione: il marchio non avrebbe mai dovuto essere concesso. La decadenza riguarda invece un marchio nato valido, che diventa un problema dopo, per esempio per mancato uso.

C’è un termine entro cui bisogna chiedere la nullità?
Per i motivi assoluti (capacità distintiva, decettività, mala fede) no, si può chiedere in ogni momento. Per il conflitto con un marchio anteriore, la legge prevede una convalida: se il titolare del marchio anteriore conosceva l’uso del marchio più recente e lo ha tollerato per 5 anni consecutivi, perde il diritto di chiederne la nullità, a meno che quel marchio non sia stato depositato in mala fede (art. 28 C.P.I.).

Se il mio marchio viene dichiarato nullo, perdo anche le tasse pagate?
Sì. Le tasse di deposito e i costi già sostenuti non si recuperano. È uno dei motivi per cui la ricerca di anteriorità, anche se è un costo in più al momento del deposito, conviene farla prima.

Un marchio nullo per una classe di prodotti è nullo anche per le altre?
No. Se il motivo riguarda solo una parte dei prodotti o servizi, il marchio resta valido per il resto (nullità parziale).

Verifica prima di costruire il brand

Prima di registrare il marchio, verificare che non ci siano conflitti riduce il rischio di scoprire una nullità anni dopo, quando il brand è già costruito. Chiamaci al 338.1497835 o contattaci qui. La consulenza iniziale è gratuita.

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Registrare un marchio negli Emirati Arabi Uniti: costi 2026

Il marchio italiano o europeo non copre gli Emirati Arabi Uniti: serve una domanda separata. Puoi depositare direttamente al Ministero dell’Economia (MoET), ma solo tramite un agente locale abilitato, oppure estendere un marchio italiano o europeo con il Sistema di Madrid, di cui gli Emirati fanno parte dal 2021. Una particolarità da non sottovalutare: qui ogni classe è una domanda a sé, non una voce aggiuntiva più economica. Le tasse ufficiali per una classe sono intorno a 6.500 AED, circa 1.625 €.

Il marchio europeo non vale negli Emirati. E ogni classe costa come la prima

Hai già il marchio comunitario? Copre 27 Stati membri, ma gli Emirati Arabi Uniti non sono tra questi, esattamente come la Cina o la Svizzera. Se vendi, esporti o apri un’attività a Dubai o Abu Dhabi, ti serve una protezione a parte.

C’è un dettaglio che sorprende chi arriva da un deposito europeo: in Germania o in Svizzera una sola domanda copre fino a tre classi di prodotti o servizi. Negli Emirati no. Ogni classe è una domanda separata, con la tassa piena ogni volta. Se il tuo marchio copre, per esempio, abbigliamento e vendita online, non paghi una tassa più una piccola aggiunta: paghi due domande intere. È un conto che cambia in fretta se non lo sai prima di partire.

Due vie per depositare negli Emirati

Deposito diretto al MoET. Il Ministero dell’Economia e del Turismo gestisce tutti i marchi del paese. Se non hai sede negli Emirati, la legge impone di passare attraverso un agente di marchi locale abilitato: non puoi depositare da solo dall’Italia. Serve anche una procura, che va autenticata e legalizzata fino al consolato degli Emirati e tradotta in arabo, non basta la firma come per un deposito italiano. Seguiamo noi la registrazione del marchio internazionale tramite la nostra rete di corrispondenti negli Emirati, occupandoci anche di procura e legalizzazione.

Sistema di Madrid. Se hai già un marchio italiano o europeo, puoi estenderlo agli Emirati insieme ad altri paesi con un’unica domanda internazionale gestita dalla WIPO: gli Emirati hanno aderito al Sistema di Madrid nel dicembre 2021. Conviene quando vuoi coprire gli Emirati insieme ad altri mercati extra-UE nella stessa pratica: qui trovi i costi generali di un marchio internazionale.

Quanto costa registrare un marchio negli Emirati

Le tasse ufficiali del MoET, per una classe di Nizza (importi verificati a luglio 2026, cambio 1 AED ≈ 0,25 €, può variare):

  • Esame della domanda: 750 AED, circa 188 €
  • Pubblicazione sul bollettino marchi: 750 AED, circa 188 €
  • Registrazione finale (dopo i 30 giorni di opposizione): 5.000 AED, circa 1.250 €
  • Totale per una classe: circa 6.500 AED, circa 1.625 €
  • Ogni classe in più: una domanda intera a parte, stesso totale
  • Rinnovo, ogni 10 anni: [DA CONFERMARE: tariffa esatta al momento del rinnovo, il MoET aggiorna periodicamente le tasse; indicativamente nell’ordine di 9.750-10.500 AED, circa 2.440-2.625 €]

A queste tasse si aggiungono l’onorario dell’agente locale obbligatorio e la nostra gestione della pratica. Te li indichiamo con un preventivo gratuito dopo una prima chiacchierata.

Chi ne ha davvero bisogno

  • Vuoi aprire un’attività, un negozio o un ufficio a Dubai o Abu Dhabi
  • Vendi o esporti verso gli Emirati, anche solo online
  • Sei un venditore Amazon e ti interessa il mercato Amazon.ae, che come l’Amazon Brand Registry su altri marketplace chiede un marchio registrato
  • Hai un distributore o un partner commerciale negli Emirati che potrebbe registrare il tuo nome prima di te

In tutti questi casi, prima di depositare vale la pena fare una ricerca di anteriorità negli Emirati: verifichi se il nome è già occupato, invece di scoprirlo dopo un rifiuto e aver già pagato le tasse ufficiali.

In sintesi

  • Il marchio italiano o europeo non protegge negli Emirati Arabi Uniti: serve una domanda separata.
  • Negli Emirati ogni classe è una domanda a sé stante, non una voce aggiuntiva scontata: il costo si moltiplica per ogni classe.
  • Due vie: deposito diretto al MoET (agente locale e procura legalizzata obbligatori) oppure estensione via Sistema di Madrid, di cui gli Emirati fanno parte dal 2021.
  • Tasse ufficiali per una classe: circa 6.500 AED, intorno a 1.625 €.
  • Prioritario per chi apre un’attività, vende o esporta verso Dubai e Abu Dhabi.

Domande frequenti

Il marchio europeo copre anche gli Emirati Arabi Uniti?
No. Gli Emirati non fanno parte dell’Unione Europea, quindi il marchio UE si ferma ai suoi confini. Serve una domanda separata, diretta al MoET o tramite il Sistema di Madrid.

Posso depositare da solo dall’Italia?
No. La legge degli Emirati impone ai richiedenti stranieri di passare attraverso un agente di marchi locale abilitato. Ce ne occupiamo noi tramite la nostra rete di corrispondenti.

Se mi servono più classi, pago di più?
Sì, e più di quanto ti aspetti. A differenza di altri paesi, negli Emirati non esiste lo sconto sulla classe aggiuntiva: ogni classe è una domanda intera, con la tassa piena.

Conviene di più il deposito diretto o il Sistema di Madrid?
Dipende da quanti paesi vuoi coprire. Se ti interessano solo gli Emirati, spesso il deposito diretto è più semplice da gestire. Se vuoi proteggerti anche in altri mercati extra-UE insieme, un’unica domanda internazionale via Sistema di Madrid può convenire.

Vuoi proteggere il tuo marchio anche negli Emirati?

Raccontaci dove vendi o dove vuoi aprire un’attività: ti diremo se conviene il deposito diretto o il Sistema di Madrid, con un preventivo gratuito. Chiamaci al 338.1497835 o contattaci qui. La consulenza iniziale è gratuita.

Studio CIS si occupa di registrazione marchi dal 2001. Oltre 800 marchi registrati per imprenditori e aziende italiane, comprese pratiche europee e internazionali. Garanzia Marchio Registrato o Rimborsati se scegli il pacchetto Gold per il marchio italiano.

Registrare un marchio in Spagna: quando serve davvero

Se hai già un marchio europeo, la Spagna è già coperta: non serve nessun deposito in più. Ha senso registrare un marchio spagnolo a parte solo in casi precisi, per esempio se vendi solo lì o se temi che un problema legato alla lingua spagnola (o alle lingue co-ufficiali come catalano, basco e galiziano) faccia bocciare l’intera domanda europea. Il deposito nazionale si fa all’OEPM, l’ufficio marchi spagnolo, con una tassa ufficiale da 125,36 euro online per una classe.

Il marchio europeo copre già la Spagna. Il deposito a parte è l’eccezione, non la regola

È il dubbio più comune quando un’azienda inizia a vendere in Spagna: “devo registrare il marchio anche lì?” Se hai un marchio dell’Unione Europea, la risposta quasi sempre è no. A differenza della Svizzera, che è fuori dall’Unione e resta scoperta, la Spagna è uno dei 27 Stati membri: un marchio UE vale lì in automatico, con la stessa forza di un deposito nazionale spagnolo.

Quindi, prima regola: se stai valutando un marchio europeo o ne hai già uno, non serve aggiungere un deposito in Spagna. Sarebbe una spesa doppia per una protezione che hai già, esattamente come per la Francia.

Quando invece conviene un deposito solo in Spagna

Ci sono situazioni in cui il deposito nazionale spagnolo ha senso anche con l’opzione europea sul tavolo:

  • Vendi (o venderai) solo in Spagna, almeno per ora. Il deposito nazionale costa meno di un marchio UE e protegge esattamente il mercato che ti interessa, senza pagare per 26 paesi che non usi.
  • Il tuo nome rischia di essere descrittivo in spagnolo (o in catalano, basco, galiziano). L’esame di un marchio europeo controlla i motivi assoluti di rifiuto, come la capacità distintiva e la genericità, in tutte le lingue dell’Unione: se una parola significa qualcosa di descrittivo o comune in una di queste lingue, può bastare a far bocciare l’intera domanda UE, anche se negli altri 26 paesi andrebbe benissimo. Depositando solo in Spagna limiti il rischio a quel singolo esame nazionale.
  • Vuoi ridurre il rischio di opposizione. Un marchio UE si scontra con i diritti anteriori di tutti i 27 Stati membri. Un deposito solo spagnolo si scontra solo con marchi anteriori registrati o usati in Spagna: un bacino molto più piccolo, quindi meno probabilità che qualcuno si opponga.

Come funziona il deposito all’OEPM

Il deposito nazionale si fa all’OEPM (Oficina Española de Patentes y Marcas), l’ufficio marchi spagnolo. Se la tua azienda ha sede in Italia, non serve nominare un rappresentante spagnolo per depositare: la Spagna, come l’Italia, è nell’Unione Europea, quindi puoi presentare la domanda direttamente.

Le tasse ufficiali OEPM (verificate a luglio 2026):

  • Deposito online, 1 classe di Nizza: 125,36 €
  • Ogni classe aggiuntiva: 81,21 €
  • Deposito su carta (invece che online): 150,45 €, senza lo sconto del canale telematico
  • Rinnovo ogni 10 anni: 148,06 € per 1 classe (le classi aggiuntive aumentano il costo proporzionalmente)

Dopo la pubblicazione della domanda sul BOPI (Boletín Oficial de la Propiedad Industrial), chi ha un marchio anteriore in Spagna ha 2 mesi di tempo per fare opposizione, lo stesso termine della Francia. La protezione dura 10 anni, rinnovabili senza limiti. Chi rinnova in ritardo paga una maggiorazione: il 25% in più nei primi 3 mesi dopo la scadenza, il 50% in più nei 3 mesi successivi.

Chi ne ha davvero bisogno

  • Vuoi vendere solo in Spagna nel breve periodo e non hai ancora piani per il resto dell’UE
  • Il tuo nome potrebbe risultare descrittivo o generico in spagnolo o nelle lingue co-ufficiali, e vuoi evitare che questo blocchi un’intera domanda europea
  • Preferisci un deposito con meno diritti anteriori da affrontare, per abbassare il rischio di opposizione
  • Hai già un marchio italiano (non europeo) e vuoi estenderti in Spagna senza aprire un fronte su tutta l’UE

In tutti gli altri casi, prima di scegliere vale la pena fare una ricerca di anteriorità: ti dice se conviene puntare dritti sul marchio europeo o partire da un deposito nazionale.

In sintesi

  • Il marchio dell’Unione Europea copre automaticamente anche la Spagna: di regola non serve un deposito a parte.
  • Conviene un deposito solo spagnolo se vendi solo in Spagna, se temi un rifiuto UE per motivi legati alla lingua, o se vuoi meno rischio di opposizione.
  • Il deposito si fa all’OEPM: 125,36 € online per 1 classe, +81,21 € per ogni classe extra.
  • Le aziende italiane non hanno bisogno di un rappresentante spagnolo: possono depositare direttamente, essendo entrambe nell’UE.
  • La protezione dura 10 anni, rinnovabile, con 2 mesi di tempo per le opposizioni dopo la pubblicazione sul BOPI.

Domande frequenti

Se ho un marchio europeo, devo registrare anche in Spagna?
No. Il marchio UE copre automaticamente tutti i 27 Stati membri, Spagna inclusa. Un deposito nazionale spagnolo in più sarebbe una spesa non necessaria.

Conviene registrare solo in Spagna invece che in Europa?
Dipende dai tuoi piani. Se vuoi vendere in più paesi UE, il marchio europeo costa meno del totale dei depositi nazionali. Se ti interessa solo la Spagna, o vuoi ridurre il rischio di un rifiuto legato alla lingua, il deposito nazionale può essere la scelta più sicura.

Serve un rappresentante spagnolo per depositare all’OEPM?
No, se la tua azienda ha sede in un paese UE come l’Italia. Serve invece per chi ha sede fuori dall’Unione Europea o dallo Spazio Economico Europeo.

Quanto dura la protezione di un marchio spagnolo?
10 anni dalla data di deposito, rinnovabili senza limiti di volta in volta.

Vuoi capire se ti serve un marchio europeo o un deposito solo in Spagna?

Raccontaci dove vendi o dove vuoi vendere: ti diciamo qual è la strada più conveniente, con un preventivo gratuito. Chiamaci al 338.1497835 o contattaci qui. La consulenza iniziale è gratuita.

Studio CIS si occupa di registrazione marchi dal 2001. Oltre 800 marchi registrati per imprenditori e aziende italiane, comprese pratiche europee e internazionali. Garanzia Marchio Registrato o Rimborsati se scegli il pacchetto Gold per il marchio italiano.

Registrare un marchio in Francia: quando serve davvero

Se hai già un marchio europeo, la Francia è già coperta: non serve nessun deposito in più. Ha senso registrare un marchio francese a parte solo in casi precisi, per esempio se vendi solo lì o se temi che un problema legato alla lingua francese faccia bocciare l’intera domanda europea. Il deposito nazionale si fa all’INPI, l’ufficio marchi francese, con una tassa ufficiale da 190 euro per una classe.

Il marchio europeo copre già la Francia. Il deposito a parte è l’eccezione, non la regola

È il dubbio più comune quando un’azienda inizia a vendere in Francia: “devo registrare il marchio anche lì?” Se hai un marchio dell’Unione Europea, la risposta quasi sempre è no. A differenza della Svizzera o del Regno Unito, che sono fuori dall’Unione e restano scoperti, la Francia è uno dei 27 Stati membri: un marchio UE vale lì in automatico, con la stessa forza di un deposito nazionale francese.

Quindi, prima regola: se stai valutando un marchio europeo o ne hai già uno, non serve aggiungere un deposito in Francia. Sarebbe una spesa doppia per una protezione che hai già, esattamente come per la Germania.

Quando invece conviene un deposito solo in Francia

Ci sono situazioni in cui il deposito nazionale francese ha senso anche con l’opzione europea sul tavolo:

  • Vendi (o venderai) solo in Francia, almeno per ora. Il deposito nazionale costa meno di un marchio UE e protegge esattamente il mercato che ti interessa, senza pagare per 26 paesi che non usi.
  • Il tuo nome rischia di essere descrittivo in francese. L’esame di un marchio europeo controlla i motivi assoluti di rifiuto (capacità distintiva, genericità) in tutte le lingue dell’Unione: se una parola significa qualcosa di descrittivo o comune in francese, può bastare a far bocciare l’intera domanda UE, anche se negli altri 26 paesi andrebbe benissimo. Depositando solo in Francia limiti il rischio a quel singolo esame nazionale.
  • Vuoi ridurre il rischio di opposizione. Un marchio UE si scontra con i diritti anteriori di tutti i 27 Stati membri. Un deposito solo francese si scontra solo con marchi anteriori registrati o usati in Francia: un bacino molto più piccolo, quindi meno probabilità che qualcuno si opponga.

Come funziona il deposito all’INPI

Il deposito nazionale si fa all’INPI (Institut National de la Propriété Industrielle), l’ufficio marchi francese. Se la tua azienda ha sede in Italia, non serve nominare un rappresentante francese per depositare: la Francia, come l’Italia, è nell’Unione Europea, quindi puoi presentare la domanda direttamente. È diverso da quello che succede per paesi extra-UE, dove un rappresentante o un’agenzia locale possono essere obbligatori.

Le tasse ufficiali INPI (verificate a luglio 2026):

  • Deposito online, 1 classe di Nizza: 190 €
  • Ogni classe aggiuntiva: 40 €
  • Rinnovo ogni 10 anni: 290 € per 1 classe, +40 € per ogni classe in più

Dopo la pubblicazione della domanda sul Bollettino Ufficiale (BOPI), chi ha un marchio anteriore in Francia ha 2 mesi di tempo per fare opposizione, un termine più corto rispetto ai 3 mesi tedeschi. La protezione dura 10 anni, rinnovabili senza limiti.

Chi ne ha davvero bisogno

  • Vuoi vendere solo in Francia nel breve periodo e non hai ancora piani per il resto dell’UE
  • Il tuo nome potrebbe risultare descrittivo o generico in francese, e vuoi evitare che questo blocchi un’intera domanda europea
  • Preferisci un deposito con meno diritti anteriori da affrontare, per abbassare il rischio di opposizione
  • Hai già un marchio italiano (non europeo) e vuoi estenderti in Francia senza aprire un fronte su tutta l’UE

In tutti gli altri casi, prima di scegliere vale la pena fare una ricerca di anteriorità: ti dice se conviene puntare dritti sul marchio europeo o partire da un deposito nazionale.

In sintesi

  • Il marchio dell’Unione Europea copre automaticamente anche la Francia: di regola non serve un deposito a parte.
  • Conviene un deposito solo francese se vendi solo in Francia, se temi un rifiuto UE per motivi legati alla lingua, o se vuoi meno rischio di opposizione.
  • Il deposito si fa all’INPI: 190 € online per 1 classe, +40 € per ogni classe extra.
  • Le aziende italiane non hanno bisogno di un rappresentante francese: possono depositare direttamente, essendo entrambe nell’UE.
  • La protezione dura 10 anni, rinnovabile, con 2 mesi di tempo per le opposizioni dopo la pubblicazione sul BOPI.

Domande frequenti

Se ho un marchio europeo, devo registrare anche in Francia?
No. Il marchio UE copre automaticamente tutti i 27 Stati membri, Francia inclusa. Un deposito nazionale francese in più sarebbe una spesa non necessaria.

Conviene registrare solo in Francia invece che in Europa?
Dipende dai tuoi piani. Se vuoi vendere in più paesi UE, il marchio europeo costa meno del totale dei depositi nazionali. Se ti interessa solo la Francia, o vuoi ridurre il rischio di un rifiuto legato alla lingua francese, il deposito nazionale può essere la scelta più sicura.

Serve un rappresentante francese per depositare all’INPI?
No, se la tua azienda ha sede in un paese UE come l’Italia. Serve invece per chi ha sede fuori dall’Unione Europea o dallo Spazio Economico Europeo.

Quanto dura la protezione di un marchio francese?
10 anni dalla data di deposito, rinnovabili senza limiti di volta in volta.

Vuoi capire se ti serve un marchio europeo o un deposito solo in Francia?

Raccontaci dove vendi o dove vuoi vendere: ti diciamo qual è la strada più conveniente, con un preventivo gratuito. Chiamaci al 338.1497835 o contattaci qui. La consulenza iniziale è gratuita.

Studio CIS si occupa di registrazione marchi dal 2001. Oltre 800 marchi registrati per imprenditori e aziende italiane, comprese pratiche europee e internazionali. Garanzia Marchio Registrato o Rimborsati se scegli il pacchetto Gold per il marchio italiano.

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