Vigilanza marchio: come sorvegliarlo dopo la registrazione

Hai registrato il marchio in Italia. Il certificato è arrivato, il simbolo ® è tuo. Fine della storia? No. Da quel momento in poi qualcun altro può depositare un nome simile al tuo, e nessun ufficio te lo viene a dire. Se un’azienda deposita un marchio troppo simile al tuo, hai solo tre mesi dalla pubblicazione per fare opposizione (art. 176 C.P.I. in Italia, art. 46 RMUE per il marchio europeo). Passato quel termine, il conflitto resta lì, e per difenderti serve una causa più lunga e più cara. La vigilanza marchio è il controllo periodico che ti avvisa in tempo: ogni mese verifichiamo i nuovi depositi italiani, europei e internazionali con effetto in Italia.

Registrato non vuol dire al sicuro per sempre

Il marchio ti dà un diritto. Non ti dà un allarme automatico. Nessun ufficio ti scrive se domani un concorrente deposita un nome quasi uguale al tuo, in un settore vicino al tuo. Lo scopri solo se lo cerchi tu, oppure per caso: un cliente che ti chiede conto di un prodotto che non hai in listino, un fornitore che ti segnala un’etichetta sospetta. Nel frattempo i tre mesi per opporti corrono, e nessuno te lo ricorda.

Perché i tre mesi sono il vero limite

La legge ti dà una finestra precisa per opporti a un marchio simile al tuo: tre mesi dalla data di pubblicazione, non dalla data di deposito (art. 176 C.P.I.). Per il marchio dell’Unione europea la logica è identica, stesso termine di tre mesi (art. 46 RMUE). Il bollettino UIBM esce almeno due volte al mese: significa che un controllo mensile intercetta quasi sempre un nuovo deposito con settimane di margine, non all’ultimo giorno utile. Se invece te ne accorgi dopo, l’opposizione non è più possibile: resta solo l’azione di nullità davanti al tribunale, una strada più lunga e più costosa.

Come funziona un controllo di vigilanza

Ogni mese confrontiamo i nuovi depositi (marchi italiani UIBM, marchi dell’Unione europea, designazioni internazionali con effetto in Italia) con il tuo marchio e le sue possibili varianti o storpiature. È lo stesso database che usiamo per la ricerca di anteriorità prima di un deposito, solo che qui il controllo guarda in avanti nel tempo, non indietro. La stessa logica con cui puoi verificare se un marchio è già registrato prima di sceglierne uno, noi la ripetiamo ogni mese sul tuo.

Cosa succede se troviamo un conflitto

Se emerge un deposito troppo simile, te lo segnaliamo subito, insieme alla scadenza dei tre mesi per l’opposizione. A quel punto decidi tu se procedere: hai il tempo per valutarlo con calma, invece di scoprirlo all’ultimo giorno utile. Se per tre controlli di fila non emerge nulla, ti mandiamo un report trimestrale con l’esito, così hai comunque la conferma senza un messaggio ogni mese per niente da segnalare.

Un caso tipico

Immagina di aver registrato il marchio del tuo laboratorio artigianale nel 2022. Nel 2026 un’azienda in un’altra regione deposita un nome quasi identico, per prodotti simili ai tuoi. Se nessuno controlla, te ne accorgi solo per caso, magari 8 mesi dopo, quando un cliente ti scrive confuso. A quel punto l’opposizione non è più possibile: resta solo la nullità, più lunga e più cara. Con un controllo mensile, lo stesso deposito sarebbe emerso nel giro di poche settimane, in tempo per decidere con calma se opporti.

In sintesi

  • Il marchio registrato non si difende da solo: nessun ufficio ti avvisa se qualcuno deposita un nome simile al tuo.
  • Per opporti hai tre mesi dalla pubblicazione (art. 176 C.P.I. in Italia, art. 46 RMUE per l’UE): passato quel termine, resta solo una causa di nullità, più lunga e più cara.
  • Il bollettino UIBM esce almeno due volte al mese: un controllo mensile intercetta i nuovi depositi in tempo utile.
  • La vigilanza copre marchi italiani, marchi UE e designazioni internazionali con effetto in Italia.
  • Per un marchio italiano il costo di riferimento è 120€ l’anno, IVA compresa, con controllo mensile; per l’estero facciamo un preventivo su misura.

Domande frequenti

Quanto costa la vigilanza marchio?
Per un marchio italiano il riferimento è 120€ l’anno, IVA compresa, con controllo mensile. Per marchi europei o internazionali il costo dipende dai paesi coperti: te lo diciamo dopo una valutazione del tuo caso.

Ogni quanto fate il controllo?
Una volta al mese. Il bollettino UIBM esce almeno due volte al mese, quindi un controllo mensile intercetta i nuovi depositi in tempo utile per decidere se opporti.

E se non trovate nulla?
Meglio così. Ti mandiamo un report ogni tre mesi con l’esito, così hai la conferma senza ricevere un avviso ogni volta che non c’è nulla da segnalare.

La vigilanza copre anche i marchi europei?
Sì. Controlliamo i depositi UIBM, i marchi dell’Unione europea e le designazioni internazionali con effetto in Italia, perché un marchio comunitario vale anche qui.

Il tuo marchio è registrato ma nessuno lo sorveglia?

Chiamaci al 338.1497835 o contattaci qui. La consulenza iniziale è gratuita: ti diciamo come funziona la vigilanza per il tuo caso specifico.

Studio CIS si occupa di registrazione marchi dal 2001. Oltre 800 marchi registrati per imprenditori e aziende italiane. Garanzia Marchio Registrato o Rimborsati se scegli la Registrazione con Garanzia.

Come rinnovare un marchio registrato: guida e costi

Un marchio registrato dura 10 anni dalla data di deposito, non dalla data in cui è stato concesso (art. 16, comma 1, Codice della Proprietà Industriale). Puoi rinnovarlo un numero illimitato di volte, ogni volta per altri 10 anni, per gli stessi prodotti o servizi già registrati. Puoi presentare la domanda di rinnovo nei 12 mesi prima della scadenza oppure nei 6 mesi successivi, pagando una soprattassa. Se lasci passare anche quella finestra, il marchio è perso per sempre e devi ripartire da un nuovo deposito.

“Tanto l’ho già registrato”: l’errore che costa un marchio

Molti imprenditori pensano che una volta registrato, il marchio sia loro per sempre. Non è così: la registrazione ha una scadenza precisa, dieci anni esatti dal giorno del deposito. Non dieci anni “da quando è arrivato il certificato”, non “da quando ho iniziato a usarlo davvero”. Dal deposito.

È un dettaglio che sembra tecnico e invece cambia tutto: se hai aspettato mesi prima di ricevere l’attestato, quei mesi sono già dentro il conto dei 10 anni. Chi non lo sa rischia di accorgersi della scadenza troppo tardi.

Quando puoi rinnovare

La legge ti dà una finestra ampia: puoi presentare la domanda di rinnovo nei 12 mesi precedenti la scadenza (art. 16, comma 3, C.P.I.). Non c’è nessun vantaggio a farlo il primo giorno utile o l’ultimo: la protezione riparte comunque dal giorno dopo la scadenza del decennio precedente, senza buchi.

Il rinnovo copre gli stessi prodotti e servizi che avevi già registrato, nelle stesse classi di Nizza. Se nel frattempo la tua attività si è allargata e vuoi proteggere anche categorie nuove, quello non è un rinnovo: serve un deposito nuovo, sulle classi aggiuntive.

Se ti scordi la scadenza: la tolleranza di 6 mesi

Se la data ti sfugge, la legge prevede una seconda finestra: puoi ancora rinnovare nei 6 mesi successivi alla scadenza, ma con una soprattassa aggiuntiva (art. 16, comma 3, C.P.I.). Nel caso di un marchio italiano con una sola classe, la tassa di deposito passa da 67 a 101 euro: 34 euro di soprattassa fissa, indipendentemente dalle classi.

Superati anche quei 6 mesi, però, non c’è più margine. Il marchio decade per mancato rinnovo e il nome torna libero: chiunque, anche un concorrente, può registrarlo al posto tuo. A quel punto l’unica strada è un deposito completamente nuovo, con tutti i rischi che questo comporta: qualcuno potrebbe averlo già preso, e tu perdi anche l’anzianità che avevi costruito in 10 (o 20, o 30) anni di registrazione.

Il mancato rinnovo non va confuso con la decadenza per non uso: sono due strade diverse per perdere lo stesso diritto. Il mancato rinnovo è una scadenza di calendario che nessuno ha gestito; la decadenza riguarda un marchio ancora formalmente valido ma abbandonato nei fatti.

Un caso tipico

Un’azienda registra il marchio nel 2016. Cambiano soci, cambia chi segue le pratiche amministrative, e la scadenza del 2026 non finisce nell’agenda di nessuno. Il titolare se ne accorge solo perché un fornitore gli chiede il certificato di registrazione aggiornato per un bando. A quel punto sono già passati 4 mesi dalla scadenza: rientra ancora nella tolleranza dei 6 mesi, ma di poco. Se se ne fosse accorto un mese dopo, avrebbe dovuto ripartire da zero, senza nessuna garanzia che il nome fosse ancora libero.

In sintesi

  • Il marchio dura 10 anni dalla data di deposito, non da quando arriva il certificato.
  • Si rinnova un numero illimitato di volte, ogni volta per altri 10 anni, sulle stesse classi già registrate.
  • Puoi rinnovare nei 12 mesi prima della scadenza, oppure nei 6 mesi dopo con una soprattassa di 34 euro.
  • Oltre i 6 mesi di tolleranza il marchio è perso per sempre: serve un nuovo deposito, senza garanzie sul nome.
  • Marchi europei e internazionali hanno le loro finestre di rinnovo: la logica è simile, ma le scadenze e gli uffici cambiano.

Domande frequenti

Da quando iniziano a contare i 10 anni: dal deposito o dalla registrazione?
Dal deposito della domanda (art. 16, comma 1, C.P.I.), non da quando ricevi l’attestato di registrazione. Sono spesso mesi di differenza: controlla sempre la data di deposito, non quella del certificato.

Posso rinnovare aggiungendo nuove classi?
No. Il rinnovo copre solo i prodotti e servizi già registrati, per intero o in parte. Per proteggere categorie nuove serve un deposito separato.

Cosa succede se dimentico la scadenza?
Hai altri 6 mesi per rinnovare, pagando una soprattassa di 34 euro oltre alla tassa ordinaria. Passato anche questo termine, il marchio decade in modo definitivo.

Il rinnovo di un marchio europeo o internazionale funziona uguale?
La logica di base (rinnovo ogni 10 anni, finestra prima della scadenza) è la stessa, ma le scadenze effettive e gli uffici competenti cambiano: per un marchio comunitario è l’EUIPO, non l’UIBM italiano.

Non sai quando scade il tuo marchio?

Se non sei sicuro della data esatta di deposito o di scadenza, meglio verificarlo prima che diventi un problema. Ci occupiamo noi del rinnovo, comprese le pratiche più vecchie che seguiamo da anni. Chiamaci al 338.1497835 o contattaci qui. La consulenza iniziale è gratuita.

Se invece il tuo marchio è ormai decaduto e devi ripartire, trovi qui la procedura per la registrazione del marchio in Italia.

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Come registrare un logo: guida passo dopo passo

Registrare un logo significa depositarlo come marchio figurativo (o come parte di un marchio misto, insieme al nome) presso l’UIBM. Prima di depositare devi scegliere cosa vuoi proteggere davvero, verificare che il logo sia libero da conflitti, scegliere le classi merceologiche giuste e presentare il file grafico secondo le regole dell’ufficio. Senza questi passaggi, anche un logo bellissimo resta solo un’immagine: non ti dà nessun diritto di esclusiva.

Il logo da solo non ti protegge

Hai pagato un grafico, hai un file pronto, e pensi che il lavoro sia finito. Non è così: un logo diventa un diritto solo quando lo registri. Prima è solo un’opera grafica, con tutti i limiti che questo comporta se qualcuno ne usa uno simile per un prodotto simile al tuo. Se non hai ancora chiaro cosa cambia tra i due concetti, parti da differenza tra marchio e logo: ti aiuta a capire perché il passaggio dal disegno al deposito non è una formalità.

Primo passaggio: scegli cosa registrare davvero

Puoi registrare solo il logo (marchio figurativo), solo il nome (marchio denominativo), oppure entrambi insieme (marchio misto). Non è una scelta indifferente. Se registri solo il logo e in futuro cambi font o colori al nome, la tutela del vecchio deposito non copre la nuova versione. Se il nome del tuo brand è forte quanto l’immagine, spesso conviene registrare entrambi con due domande separate. Trovi il confronto completo su marchio denominativo o figurativo, che ti aiuta a decidere in base a come è fatto il tuo brand.

Secondo passaggio: verifica che sia libero

Prima di depositare, controlla che nessuno abbia già un marchio uguale o simile nella tua stessa categoria di prodotti o servizi. Un logo può essere originale dal punto di vista grafico e comunque entrare in conflitto con un marchio già registrato, se le forme o l’impatto visivo sono troppo vicini. La ricerca di anteriorità serve proprio a questo: verificare prima di pagare le tasse di deposito, non dopo un rifiuto.

Terzo passaggio: scegli le classi giuste

Il logo protegge un’immagine, ma quell’immagine è comunque legata a prodotti o servizi specifici. Devi indicarli secondo la classificazione di Nizza: sono le classi di Nizza che stabiliscono l’ambito reale della tua protezione. Un logo depositato nella classe sbagliata lascia scoperto proprio quello che volevi tutelare.

Quarto passaggio: prepara il file e deposita

L’articolo 7 del Codice della Proprietà Industriale richiede che il segno sia rappresentato “in modo tale da consentire alle autorità competenti e al pubblico di determinare con chiarezza e precisione l’oggetto della protezione” (art. 7, comma 1, lett. b) C.P.I.). In pratica: un file immagine chiaro e conforme alle specifiche tecniche richieste dall’UIBM. La domanda di registrazione, come previsto dall’art. 156 C.P.I., deve contenere questa rappresentazione del marchio insieme all’elenco delle classi scelte. Da qui parte la procedura di deposito vera e propria.

Un caso tipico

Un’azienda registra solo il logo di apertura, un simbolo stilizzato. Due anni dopo rifà il logo in chiave più moderna: nuovi colori, forma semplificata. Il vecchio deposito protegge solo la versione originale. La nuova, tecnicamente, non è ancora tutelata. Se avessero registrato anche il nome come marchio denominativo, quella parte sarebbe rimasta protetta a prescindere dal restyling grafico.

In sintesi

  • Un logo diventa un diritto solo quando lo registri come marchio, non quando lo crei.
  • Puoi registrarlo come marchio figurativo (solo il logo) o misto (logo + nome insieme).
  • Prima del deposito serve la ricerca di anteriorità, per evitare conflitti con marchi già registrati.
  • Le classi di Nizza definiscono l’ambito reale della protezione: vanno scelte con attenzione.
  • Se il logo cambia nel tempo, il vecchio deposito non si aggiorna da solo: serve un nuovo deposito per la nuova versione.

Domande frequenti

Posso registrare un logo senza registrare anche il nome?
Sì, sono due domande indipendenti. Puoi depositare solo il logo come marchio figurativo. Tieni presente però che protegge solo quella specifica immagine, non il nome scritto in altri modi.

Quanto costa registrare un logo come marchio?
Le tasse e le competenze sono le stesse di un marchio denominativo: cambia solo cosa depositi, non la procedura.

Se il grafico che ha creato il logo non mi cede i diritti, posso registrarlo lo stesso?
È un punto da chiarire prima del deposito. Senza un passaggio scritto dei diritti sull’opera grafica, l’autore può vantare pretese sul disegno anche dopo che tu l’hai registrato come marchio. Meglio sistemarlo prima.

Devo rifare la registrazione se cambio leggermente il logo?
Dipende da quanto cambia. Una modifica minima (una sfumatura di colore) di solito non richiede un nuovo deposito. Un restyling sostanziale sì, perché il marchio figurativo protegge la versione esatta depositata.

Vuoi registrare il tuo logo senza rischiare di lasciare buchi nella protezione?

Dirti se conviene registrare solo il logo, solo il nome, o entrambi dipende da come è fatto il tuo brand. Chiamaci al 338.1497835 o contattaci qui. La consulenza iniziale è gratuita e ti diremo subito qual è la strada giusta per il tuo caso.

Puoi anche partire dalla registrazione del marchio in Italia per avere il quadro completo di costi e passaggi.

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Preuso del marchio: cos’è e quando ti protegge

Il preuso è il diritto di chi usava un marchio prima che un altro lo registrasse. Non impedisce a nessun altro di depositarlo, ma può limitarne gli effetti (art. 12, comma 1, lettera a) del Codice della Proprietà Industriale). Quanto ti protegge dipende da un solo fattore: quanto era conosciuto il tuo marchio prima della registrazione altrui. Se lo era solo a livello locale, puoi continuare a usarlo ma solo in quella zona. Se lo era in tutta Italia, puoi chiedere che la registrazione altrui venga dichiarata nulla. Per la maggior parte delle piccole attività vale il primo caso: una tutela reale, ma stretta.

Due livelli di notorietà, due effetti diversi

La legge distingue in base a quanto era diffuso il tuo marchio nel momento in cui qualcun altro lo ha depositato.

Notorietà locale (una città, una provincia, una zona): il terzo che registra per primo ottiene comunque l’esclusiva su tutta Italia. Tu, come preutente, hai il diritto di continuare a usare il marchio, anche nella pubblicità, ma solo nei limiti della diffusione che avevi già raggiunto. Non ti possono costringere a smettere, ma non puoi nemmeno espanderti fuori da quell’area con lo stesso nome.

Notorietà nazionale (il tuo marchio era già conosciuto su gran parte del territorio italiano prima del deposito altrui): la registrazione successiva manca del requisito di novità richiesto dalla legge. Puoi chiederne la nullità e continuare a usare il marchio in esclusiva.

Il preuso si dimostra, non si presume

Non basta dire “lo uso da anni”. Devi provarlo con documenti datati: fatture, materiali pubblicitari, contratti, articoli di stampa, registrazioni di un sito web nel tempo. Serve un uso continuativo, non sporadico. Senza queste prove, il preuso resta un’affermazione che nessun ufficio o giudice accoglie da sola.

Perché non è una strategia, è un rimedio

Chi si affida al preuso di solito lo scopre quando è già tardi: un concorrente ha depositato lo stesso nome e adesso tocca a lui dimostrare anni di uso precedente, con tempi e costi di un procedimento di opposizione o nullità. Nel frattempo l’altro ha già un marchio registrato e i diritti che ne derivano.

Registrare per primi evita tutto questo. Non serve dimostrare niente: il diritto è già tuo dal giorno del deposito. Per questo la ricerca di anteriorità prima di iniziare a usare un nome nuovo conviene sempre: se è libero, conviene depositarlo subito invece di costruirci sopra un brand e sperare che nessuno arrivi prima.

In sintesi

  • Il preuso (art. 12 C.P.I.) tutela chi usava un marchio prima che un altro lo registrasse, ma non blocca la registrazione altrui.
  • Notorietà solo locale: puoi continuare a usarlo, ma solo nella tua zona.
  • Notorietà nazionale: puoi far annullare la registrazione successiva.
  • Va sempre dimostrato con prove documentali di uso continuativo.
  • È un rimedio d’emergenza: registrare per primi resta la protezione più solida.

Domande frequenti

Il preuso mi dà lo stesso diritto di chi registra il marchio?
No. Ti dà solo il diritto di continuare l’uso che già facevi, nei limiti della zona in cui eri conosciuto. Chi registra ottiene l’esclusiva su tutta Italia, salvo il caso di notorietà nazionale del preutente.

Come dimostro il preuso se non ho mai fatto nulla di ufficiale?
Con qualsiasi prova datata: fatture, materiale pubblicitario, contratti, screenshot storici del sito, articoli che parlano della tua attività con quel nome. Più la documentazione è continuativa nel tempo, più è solida.

Se uso un nome da anni ma solo nella mia città, rischio comunque qualcosa?
Sì. Se qualcuno registra lo stesso nome, tu puoi continuare a usarlo solo in quella zona: non potrai espanderti altrove con lo stesso marchio, e l’altro potrà farlo ovunque, compresa la tua città per attività diverse dalla tua.

Conviene contare sul preuso invece di registrare?
No. Il preuso si prova con fatica e protegge meno di una registrazione. Se un nome è già tuo e lo usi, conviene registrarlo prima che lo faccia qualcun altro.

Il tuo nome è già usato da te, ma non è ancora protetto?

Se stai usando un marchio senza averlo registrato, non aspettare che sia un altro a depositarlo. Trovi il quadro completo dei rischi nella nostra guida su marchio non registrato. Chiamaci al 338.1497835 o contattaci qui. La consulenza iniziale è gratuita.


Studio CIS si occupa di registrazione marchi dal 2001. Oltre 800 marchi registrati per imprenditori e aziende italiane. Garanzia Marchio Registrato o Rimborsati se scegli la Registrazione con Garanzia.

Licenza di marchio: cos’è e come funziona (art. 23 C.P.I.)

La licenza di marchio è il contratto con cui il titolare autorizza un altro soggetto a usare il marchio, restando lui il proprietario. Può essere esclusiva o non esclusiva, per tutti i prodotti registrati o solo per una parte, per tutta Italia o solo per una zona. È diversa dalla cessione: lì il titolare vende il marchio e lo perde, qui lo tiene e concede solo il diritto d’uso. Conviene fissare nel contratto regole precise su durata, modo d’uso, prodotti coperti, territorio e qualità: se ci sono e il licenziatario le viola, il titolare può fargli causa come farebbe con chiunque usi il marchio senza permesso.

Puoi far usare il tuo marchio a un altro, senza perderlo

Hai registrato il tuo marchio. Ora un distributore, un franchisee o un partner commerciale ti chiede di poterlo usare per vendere i tuoi prodotti o aprire un punto vendita con il tuo nome. Puoi dire di sì senza cedere niente.

Lo strumento giusto è la licenza. Tu resti titolare, l’altra parte ottiene solo il diritto di usare il marchio, alle condizioni che scrivi nel contratto. Puoi concederla per la totalità o per una parte dei prodotti o servizi per cui l’hai registrato, quelli che hai indicato al deposito e che si raggruppano nelle classi di Nizza, in esclusiva o no, per tutto il territorio o solo per una zona. Puoi licenziare il marchio a un solo distributore per il Nord Italia, per esempio, e tenerti libero il resto del Paese.

Cosa conviene scrivere nel contratto

Il Codice della Proprietà Industriale non impone un modulo fisso, ma dà al titolare un’arma precisa: puoi far valere il tuo diritto di uso esclusivo (art. 23, comma 3, C.P.I.) contro il licenziatario che viola gli accordi su:

  • durata della licenza
  • modo di utilizzo del marchio
  • natura dei prodotti o servizi coperti
  • territorio in cui può essere usato
  • qualità dei prodotti fabbricati o dei servizi prestati

Se il licenziatario continua a usare il marchio dopo la scadenza, lo usa fuori dal territorio concordato, o abbassa la qualità sotto lo standard pattuito, tu puoi agire contro di lui esattamente come contro un estraneo che usa il marchio senza permesso.

Se la licenza non è esclusiva, la legge chiede una cosa in più: il licenziatario deve impegnarsi espressamente a usare il marchio per prodotti o servizi uguali a quelli che il titolare, o gli altri licenziatari, offrono già con quel marchio in Italia (art. 23, comma 2, C.P.I.). Serve a non far trovare al pubblico due qualità diverse sotto lo stesso nome.

Un caso tipico: il franchising

Nel franchising la licenza di marchio è uno dei pezzi, ma attenzione: il franchising non è una licenza di marchio con un altro nome. È un contratto a sé, in cui l’affiliante (il franchisor) concede all’affiliato (il franchisee), dietro corrispettivo, un insieme di diritti (marchio, insegna, know-how) e lo inserisce in una rete di affiliati distribuiti sul territorio. La licenza del marchio è una parte di quel pacchetto, non il pacchetto intero. Se il franchisee vende prodotti fuori standard, o continua a usare il marchio dopo la fine del rapporto, il franchisor può far valere le clausole su durata, territorio, prodotti e qualità.

E qui ci sono regole in più, che non stanno nel Codice della Proprietà Industriale: il franchising ha una legge sua. Il contratto di affiliazione commerciale deve essere redatto per iscritto a pena di nullità (art. 3, comma 1, legge 129/2004), e la stessa legge impone un contenuto minimo (art. 3, comma 4, legge 129/2004). Il contratto deve indicare:

  • l’ammontare degli investimenti e delle eventuali spese di ingresso che l’affiliato deve sostenere prima di iniziare l’attività
  • come si calcolano e si pagano le royalties, e l’eventuale incasso minimo a carico dell’affiliato
  • l’ambito dell’eventuale esclusiva territoriale, sia verso gli altri affiliati sia verso i canali e i punti vendita gestiti direttamente dall’affiliante
  • il know-how che l’affiliante fornisce all’affiliato
  • le eventuali modalità di riconoscimento del know-how apportato dall’affiliato
  • i servizi dell’affiliante: assistenza tecnica e commerciale, progettazione e allestimento, formazione
  • le condizioni di rinnovo, risoluzione o eventuale cessione del contratto

Se il contratto è a tempo determinato, l’affiliante deve garantire una durata sufficiente ad ammortizzare l’investimento dell’affiliato, e comunque mai inferiore a tre anni, salva la risoluzione anticipata se una delle due parti non rispetta il contratto (art. 3, comma 3, legge 129/2004). Qui mettere tutto per iscritto non è una precauzione: è la condizione perché il contratto esista.

E su Amazon? Rivendere non è licenza

Conviene distinguere, perché non tutto quello che fa un rivenditore è una licenza. Chi rivende prodotti originali, messi in commercio da te o con il tuo consenso in Italia, nell’Unione europea o nello Spazio economico europeo, può nominare il tuo marchio nell’inserzione senza chiederti niente: su quei prodotti il tuo diritto esclusivo si è esaurito (art. 5, comma 1, C.P.I.), e la legge gli consente di usare il marchio per fare riferimento ai prodotti del titolare, purché l’uso sia conforme alla correttezza professionale (art. 21, comma 1, lettera c, C.P.I.). Puoi comunque opporti quando ci sono motivi legittimi, in particolare se i prodotti sono stati modificati o alterati dopo essere stati messi in commercio (art. 5, comma 2, C.P.I.).

Il discorso cambia quando l’uso esce da quella correttezza: il tuo marchio nel nome dello store, o in una campagna costruita come se il rapporto fosse ufficiale, può lasciare intendere un legame commerciale che non c’è. Se è il tuo caso, dipende da come sono costruite l’inserzione o la campagna, e conviene mettere per iscritto cosa il rivenditore può fare e cosa no. Sulle piattaforme conta anche lo strumento: il Brand Registry di Amazon chiede un marchio almeno depositato, e senza, per difendere la tua scheda prodotto ti restano strumenti molto più limitati.

Il limite che vale sempre

Dal contratto non deve mai derivare inganno per il pubblico sulle caratteristiche essenziali del prodotto o servizio (art. 23, comma 4, C.P.I.). Se i clienti associano il tuo marchio a una certa qualità o provenienza, la licenza non può tradire quell’aspettativa. E se lasci che un licenziatario degradi la qualità senza intervenire, rischi che il marchio diventi ingannevole per il pubblico, e a quel punto può decadere (art. 14, comma 2, lettera a, C.P.I.).

Perché conviene scrivere le regole, non fidarsi a voce

Senza un contratto scritto e dettagliato, in caso di dissapore ti trovi a dover dimostrare condizioni che nessuno ha mai messo per iscritto. E c’è una cosa che il contratto da solo non ti dà: l’esclusiva. Nessuna legge ti vieta di concedere in licenza un nome non registrato. Se però il licenziatario sgarra, ti resta la strada del contratto: l’azione per violazione del marchio il Codice la dà a chi l’ha registrato. Ma senza registrazione non puoi garantire a nessuno che quel nome resti suo da usare, e nel frattempo un altro può depositarlo. Se l’uso che ne hai fatto è rimasto locale, non impedisce a un altro di registrarlo, ma tu puoi continuare a usare il nome nei limiti in cui già lo facevi, pubblicità compresa (art. 12, comma 1, lettera a, C.P.I.). Se invece quel nome è conosciuto ben oltre la tua zona, il discorso cambia: quell’uso anteriore toglie la novità al marchio depositato dopo, ed è una cosa da guardare caso per caso.

E se il marchio è europeo?

Le regole di licenza che hai letto fin qui sono quelle dell’art. 23 del Codice italiano, e valgono per il marchio registrato in Italia. Se il tuo è un marchio UE, depositato all’EUIPO, valgono quelle del Regolamento UE 2017/1001, e in gran parte dicono le stesse cose. Puoi concederlo in licenza per tutti o solo per una parte dei prodotti e servizi, per tutta l’Unione o solo per una parte, in esclusiva o no (art. 25, paragrafo 1). E puoi agire contro il licenziatario che viola le clausole su durata, forma d’uso coperta dalla registrazione, natura dei prodotti o servizi, territorio e qualità (art. 25, paragrafo 2): sono le stesse cinque voci dell’art. 23, con una sfumatura sulla seconda, che il Regolamento lega alla forma coperta dalla registrazione e il Codice al modo di utilizzazione. La licenza diventa opponibile ai terzi dopo l’iscrizione nel registro, salvo verso chi era già a conoscenza dell’atto quando ha acquistato i suoi diritti sul marchio (art. 27, paragrafo 1). Una differenza però c’è, ed è quella da ricordare: la condizione che l’art. 23, comma 2, impone alla licenza non esclusiva di marchio italiano il Regolamento non la prevede.

In sintesi

  • La licenza di marchio permette a un altro soggetto di usare il tuo marchio, restando tu il titolare.
  • È diversa dalla cessione: nella cessione perdi la proprietà del marchio, nella licenza la mantieni.
  • Puoi limitarla a una parte dei prodotti, a un territorio, e può essere esclusiva o non esclusiva.
  • Se la licenza non è esclusiva, per un marchio italiano il licenziatario deve impegnarsi a usare il marchio per prodotti o servizi uguali a quelli già offerti con quel marchio in Italia.
  • Durata, modo d’uso, prodotti coperti, territorio e qualità: sono le clausole che, se le scrivi, puoi far valere anche come violazione del marchio, non solo come inadempimento del contratto.
  • Il franchising non è una licenza di marchio: è un contratto più ampio, in cui la licenza del marchio è uno dei pezzi, e ha regole sue di forma e di contenuto (legge 129/2004).

Domande frequenti

Qual è la differenza tra licenza e cessione del marchio?
Nella cessione il titolare vende il marchio, per intero o per una parte dei prodotti, e perde i diritti su quello che ha ceduto. Nella licenza resta proprietario e concede solo il diritto d’uso, alle condizioni scritte nel contratto.

La licenza deve essere scritta per essere valida?
Per la licenza di marchio in sé la legge non impone una forma scritta. Ci sono però due casi in cui lo scritto serve davvero. Se il rapporto è un franchising, il contratto di affiliazione commerciale deve essere redatto per iscritto a pena di nullità (art. 3, comma 1, legge 129/2004). E per trascrivere la licenza all’Ufficio italiano brevetti e marchi serve almeno una dichiarazione firmata da entrambe le parti, con l’elenco dei diritti concessi (art. 196, comma 1, lettera a, C.P.I.): finché non è trascritta, la licenza non ha effetto verso i terzi che hanno acquistato e legalmente conservato diritti sul marchio (art. 139, comma 1, C.P.I.). In pratica: mettila per iscritto.

Posso concedere il marchio in licenza solo per una parte dei prodotti o per una zona?
Sì. Puoi limitare la licenza a una parte dei prodotti o servizi per cui il marchio è registrato, oppure a una zona geografica specifica, tenendo il resto per te.

Cosa succede se il licenziatario non rispetta il contratto?
Puoi far valere il tuo diritto di uso esclusivo contro di lui, come faresti contro chiunque usi il marchio senza autorizzazione, se viola le clausole su durata, modo d’uso, prodotti, territorio o qualità (art. 23, comma 3, C.P.I.).

Devi firmare o scrivere un contratto di licenza?

Se devi scrivere un contratto di licenza del marchio, o ne hai ricevuto uno e vuoi capire come tutelarti, possiamo prepararlo noi e, quando serve, occuparci anche della trascrizione all’UIBM. Chiamaci al 338.1497835 o contattaci qui. La consulenza iniziale è gratuita.

Studio CIS si occupa di registrazione marchi dal 2001. Oltre 800 marchi registrati per imprenditori e aziende italiane. Garanzia Marchio Registrato o Rimborsati se scegli la Registrazione con Garanzia.

Nullità del marchio: quando si annulla una registrazione

La nullità è la sanzione che colpisce un marchio registrato per un vizio che esisteva già al momento del deposito: mancava un requisito di legge, oppure violava un diritto altrui. A differenza della decadenza, che riguarda un marchio nato valido e diventato un problema nel tempo, la nullità dice che quel marchio non avrebbe mai dovuto essere registrato (art. 25 del Codice della Proprietà Industriale). Se viene dichiarata, gli effetti sono retroattivi: il marchio si considera come se non fosse mai esistito. Si può chiedere in tribunale o, in alternativa, con un’istanza scritta e motivata all’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi.

Due liste di motivi, e due categorie di persone che possono chiederla

L’articolo 25 del C.P.I. elenca i casi di nullità. Alcuni li può far valere chiunque ne abbia interesse: manca la capacità distintiva, il segno è ingannevole sulla provenienza o sulla qualità del prodotto, è contrario alla legge o al buon costume, oppure è stato depositato in mala fede.

Altri motivi li può far valere solo chi ha il diritto violato: un marchio anteriore identico o simile, un nome o un ritratto altrui usati senza permesso, un diritto d’autore, oppure un marchio depositato da chi non ne aveva diritto (art. 122 C.P.I.). Qui la differenza con l’opposizione è di tempistica, non di sostanza. Se il titolare del marchio anteriore se ne accorge entro 3 mesi dalla pubblicazione, fa opposizione e blocca la registrazione. Se se ne accorge dopo, quando il marchio è già registrato, l’unica strada resta la nullità, anche a distanza di anni.

La nullità può essere parziale

Come per la decadenza, se il vizio riguarda solo alcuni dei prodotti o servizi per cui il marchio è registrato, la nullità colpisce solo quella parte (art. 27 C.P.I.). Il marchio resta valido per il resto.

Perché conviene verificare prima, non scoprirlo dopo

Un marchio dichiarato nullo anni dopo la registrazione significa aver costruito il brand su una base che crolla: packaging, sito, contratti di licenza, tutto da rivedere. La ricerca di anteriorità prima del deposito non elimina il rischio, perché l’esame dell’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi non controlla d’ufficio i marchi anteriori, ma lo riduce di molto. Meglio saperlo prima che con una causa.

In sintesi

  • La nullità colpisce un marchio che non avrebbe mai dovuto essere registrato: il vizio esisteva già al deposito (art. 25 C.P.I.).
  • È retroattiva: il marchio nullo si considera come se non fosse mai esistito.
  • Alcuni motivi li può far valere chiunque (mancanza di capacità distintiva, decettività, mala fede); altri solo il titolare del diritto violato (marchio anteriore, nome, diritto d’autore).
  • Si può chiedere in tribunale o con istanza amministrativa all’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi.
  • Può essere parziale, limitata solo ad alcuni prodotti o servizi.

Domande frequenti

Che differenza c’è tra nullità e decadenza?
La nullità riguarda un vizio che esisteva già alla registrazione: il marchio non avrebbe mai dovuto essere concesso. La decadenza riguarda invece un marchio nato valido, che diventa un problema dopo, per esempio per mancato uso.

C’è un termine entro cui bisogna chiedere la nullità?
Per i motivi assoluti (capacità distintiva, decettività, mala fede) no, si può chiedere in ogni momento. Per il conflitto con un marchio anteriore, la legge prevede una convalida: se il titolare del marchio anteriore conosceva l’uso del marchio più recente e lo ha tollerato per 5 anni consecutivi, perde il diritto di chiederne la nullità, a meno che quel marchio non sia stato depositato in mala fede (art. 28 C.P.I.).

Se il mio marchio viene dichiarato nullo, perdo anche le tasse pagate?
Sì. Le tasse di deposito e i costi già sostenuti non si recuperano. È uno dei motivi per cui la ricerca di anteriorità, anche se è un costo in più al momento del deposito, conviene farla prima.

Un marchio nullo per una classe di prodotti è nullo anche per le altre?
No. Se il motivo riguarda solo una parte dei prodotti o servizi, il marchio resta valido per il resto (nullità parziale).

Verifica prima di costruire il brand

Prima di registrare il marchio, verificare che non ci siano conflitti riduce il rischio di scoprire una nullità anni dopo, quando il brand è già costruito. Chiamaci al 338.1497835 o contattaci qui. La consulenza iniziale è gratuita.

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Registrare un marchio negli Emirati Arabi Uniti: costi 2026

Il marchio italiano o europeo non copre gli Emirati Arabi Uniti: serve una domanda separata. Puoi depositare direttamente al Ministero dell’Economia (MoET), ma solo tramite un agente locale abilitato, oppure estendere un marchio italiano o europeo con il Sistema di Madrid, di cui gli Emirati fanno parte dal 2021. Una particolarità da non sottovalutare: qui ogni classe è una domanda a sé, non una voce aggiuntiva più economica. Le tasse ufficiali per una classe sono intorno a 6.500 AED, circa 1.625 €.

Il marchio europeo non vale negli Emirati. E ogni classe costa come la prima

Hai già il marchio comunitario? Copre 27 Stati membri, ma gli Emirati Arabi Uniti non sono tra questi, esattamente come la Cina o la Svizzera. Se vendi, esporti o apri un’attività a Dubai o Abu Dhabi, ti serve una protezione a parte.

C’è un dettaglio che sorprende chi arriva da un deposito europeo: in Germania o in Svizzera una sola domanda copre fino a tre classi di prodotti o servizi. Negli Emirati no. Ogni classe è una domanda separata, con la tassa piena ogni volta. Se il tuo marchio copre, per esempio, abbigliamento e vendita online, non paghi una tassa più una piccola aggiunta: paghi due domande intere. È un conto che cambia in fretta se non lo sai prima di partire.

Due vie per depositare negli Emirati

Deposito diretto al MoET. Il Ministero dell’Economia e del Turismo gestisce tutti i marchi del paese. Se non hai sede negli Emirati, la legge impone di passare attraverso un agente di marchi locale abilitato: non puoi depositare da solo dall’Italia. Serve anche una procura, che va autenticata e legalizzata fino al consolato degli Emirati e tradotta in arabo, non basta la firma come per un deposito italiano. Seguiamo noi la registrazione del marchio internazionale tramite la nostra rete di corrispondenti negli Emirati, occupandoci anche di procura e legalizzazione.

Sistema di Madrid. Se hai già un marchio italiano o europeo, puoi estenderlo agli Emirati insieme ad altri paesi con un’unica domanda internazionale gestita dalla WIPO: gli Emirati hanno aderito al Sistema di Madrid nel dicembre 2021. Conviene quando vuoi coprire gli Emirati insieme ad altri mercati extra-UE nella stessa pratica: qui trovi i costi generali di un marchio internazionale.

Quanto costa registrare un marchio negli Emirati

Le tasse ufficiali del MoET, per una classe di Nizza (importi verificati a luglio 2026, cambio 1 AED ≈ 0,25 €, può variare):

  • Esame della domanda: 750 AED, circa 188 €
  • Pubblicazione sul bollettino marchi: 750 AED, circa 188 €
  • Registrazione finale (dopo i 30 giorni di opposizione): 5.000 AED, circa 1.250 €
  • Totale per una classe: circa 6.500 AED, circa 1.625 €
  • Ogni classe in più: una domanda intera a parte, stesso totale
  • Rinnovo, ogni 10 anni: [DA CONFERMARE: tariffa esatta al momento del rinnovo, il MoET aggiorna periodicamente le tasse; indicativamente nell’ordine di 9.750-10.500 AED, circa 2.440-2.625 €]

A queste tasse si aggiungono l’onorario dell’agente locale obbligatorio e la nostra gestione della pratica. Te li indichiamo con un preventivo gratuito dopo una prima chiacchierata.

Chi ne ha davvero bisogno

  • Vuoi aprire un’attività, un negozio o un ufficio a Dubai o Abu Dhabi
  • Vendi o esporti verso gli Emirati, anche solo online
  • Sei un venditore Amazon e ti interessa il mercato Amazon.ae, che come l’Amazon Brand Registry su altri marketplace chiede un marchio registrato
  • Hai un distributore o un partner commerciale negli Emirati che potrebbe registrare il tuo nome prima di te

In tutti questi casi, prima di depositare vale la pena fare una ricerca di anteriorità negli Emirati: verifichi se il nome è già occupato, invece di scoprirlo dopo un rifiuto e aver già pagato le tasse ufficiali.

In sintesi

  • Il marchio italiano o europeo non protegge negli Emirati Arabi Uniti: serve una domanda separata.
  • Negli Emirati ogni classe è una domanda a sé stante, non una voce aggiuntiva scontata: il costo si moltiplica per ogni classe.
  • Due vie: deposito diretto al MoET (agente locale e procura legalizzata obbligatori) oppure estensione via Sistema di Madrid, di cui gli Emirati fanno parte dal 2021.
  • Tasse ufficiali per una classe: circa 6.500 AED, intorno a 1.625 €.
  • Prioritario per chi apre un’attività, vende o esporta verso Dubai e Abu Dhabi.

Domande frequenti

Il marchio europeo copre anche gli Emirati Arabi Uniti?
No. Gli Emirati non fanno parte dell’Unione Europea, quindi il marchio UE si ferma ai suoi confini. Serve una domanda separata, diretta al MoET o tramite il Sistema di Madrid.

Posso depositare da solo dall’Italia?
No. La legge degli Emirati impone ai richiedenti stranieri di passare attraverso un agente di marchi locale abilitato. Ce ne occupiamo noi tramite la nostra rete di corrispondenti.

Se mi servono più classi, pago di più?
Sì, e più di quanto ti aspetti. A differenza di altri paesi, negli Emirati non esiste lo sconto sulla classe aggiuntiva: ogni classe è una domanda intera, con la tassa piena.

Conviene di più il deposito diretto o il Sistema di Madrid?
Dipende da quanti paesi vuoi coprire. Se ti interessano solo gli Emirati, spesso il deposito diretto è più semplice da gestire. Se vuoi proteggerti anche in altri mercati extra-UE insieme, un’unica domanda internazionale via Sistema di Madrid può convenire.

Vuoi proteggere il tuo marchio anche negli Emirati?

Raccontaci dove vendi o dove vuoi aprire un’attività: ti diremo se conviene il deposito diretto o il Sistema di Madrid, con un preventivo gratuito. Chiamaci al 338.1497835 o contattaci qui. La consulenza iniziale è gratuita.

Studio CIS si occupa di registrazione marchi dal 2001. Oltre 800 marchi registrati per imprenditori e aziende italiane, comprese pratiche europee e internazionali. Garanzia Marchio Registrato o Rimborsati se scegli il pacchetto Gold per il marchio italiano.

Registrare un marchio in Spagna: quando serve davvero

Se hai già un marchio europeo, la Spagna è già coperta: non serve nessun deposito in più. Ha senso registrare un marchio spagnolo a parte solo in casi precisi, per esempio se vendi solo lì o se temi che un problema legato alla lingua spagnola (o alle lingue co-ufficiali come catalano, basco e galiziano) faccia bocciare l’intera domanda europea. Il deposito nazionale si fa all’OEPM, l’ufficio marchi spagnolo, con una tassa ufficiale da 125,36 euro online per una classe.

Il marchio europeo copre già la Spagna. Il deposito a parte è l’eccezione, non la regola

È il dubbio più comune quando un’azienda inizia a vendere in Spagna: “devo registrare il marchio anche lì?” Se hai un marchio dell’Unione Europea, la risposta quasi sempre è no. A differenza della Svizzera, che è fuori dall’Unione e resta scoperta, la Spagna è uno dei 27 Stati membri: un marchio UE vale lì in automatico, con la stessa forza di un deposito nazionale spagnolo.

Quindi, prima regola: se stai valutando un marchio europeo o ne hai già uno, non serve aggiungere un deposito in Spagna. Sarebbe una spesa doppia per una protezione che hai già, esattamente come per la Francia.

Quando invece conviene un deposito solo in Spagna

Ci sono situazioni in cui il deposito nazionale spagnolo ha senso anche con l’opzione europea sul tavolo:

  • Vendi (o venderai) solo in Spagna, almeno per ora. Il deposito nazionale costa meno di un marchio UE e protegge esattamente il mercato che ti interessa, senza pagare per 26 paesi che non usi.
  • Il tuo nome rischia di essere descrittivo in spagnolo (o in catalano, basco, galiziano). L’esame di un marchio europeo controlla i motivi assoluti di rifiuto, come la capacità distintiva e la genericità, in tutte le lingue dell’Unione: se una parola significa qualcosa di descrittivo o comune in una di queste lingue, può bastare a far bocciare l’intera domanda UE, anche se negli altri 26 paesi andrebbe benissimo. Depositando solo in Spagna limiti il rischio a quel singolo esame nazionale.
  • Vuoi ridurre il rischio di opposizione. Un marchio UE si scontra con i diritti anteriori di tutti i 27 Stati membri. Un deposito solo spagnolo si scontra solo con marchi anteriori registrati o usati in Spagna: un bacino molto più piccolo, quindi meno probabilità che qualcuno si opponga.

Come funziona il deposito all’OEPM

Il deposito nazionale si fa all’OEPM (Oficina Española de Patentes y Marcas), l’ufficio marchi spagnolo. Se la tua azienda ha sede in Italia, non serve nominare un rappresentante spagnolo per depositare: la Spagna, come l’Italia, è nell’Unione Europea, quindi puoi presentare la domanda direttamente.

Le tasse ufficiali OEPM (verificate a luglio 2026):

  • Deposito online, 1 classe di Nizza: 125,36 €
  • Ogni classe aggiuntiva: 81,21 €
  • Deposito su carta (invece che online): 150,45 €, senza lo sconto del canale telematico
  • Rinnovo ogni 10 anni: 148,06 € per 1 classe (le classi aggiuntive aumentano il costo proporzionalmente)

Dopo la pubblicazione della domanda sul BOPI (Boletín Oficial de la Propiedad Industrial), chi ha un marchio anteriore in Spagna ha 2 mesi di tempo per fare opposizione, lo stesso termine della Francia. La protezione dura 10 anni, rinnovabili senza limiti. Chi rinnova in ritardo paga una maggiorazione: il 25% in più nei primi 3 mesi dopo la scadenza, il 50% in più nei 3 mesi successivi.

Chi ne ha davvero bisogno

  • Vuoi vendere solo in Spagna nel breve periodo e non hai ancora piani per il resto dell’UE
  • Il tuo nome potrebbe risultare descrittivo o generico in spagnolo o nelle lingue co-ufficiali, e vuoi evitare che questo blocchi un’intera domanda europea
  • Preferisci un deposito con meno diritti anteriori da affrontare, per abbassare il rischio di opposizione
  • Hai già un marchio italiano (non europeo) e vuoi estenderti in Spagna senza aprire un fronte su tutta l’UE

In tutti gli altri casi, prima di scegliere vale la pena fare una ricerca di anteriorità: ti dice se conviene puntare dritti sul marchio europeo o partire da un deposito nazionale.

In sintesi

  • Il marchio dell’Unione Europea copre automaticamente anche la Spagna: di regola non serve un deposito a parte.
  • Conviene un deposito solo spagnolo se vendi solo in Spagna, se temi un rifiuto UE per motivi legati alla lingua, o se vuoi meno rischio di opposizione.
  • Il deposito si fa all’OEPM: 125,36 € online per 1 classe, +81,21 € per ogni classe extra.
  • Le aziende italiane non hanno bisogno di un rappresentante spagnolo: possono depositare direttamente, essendo entrambe nell’UE.
  • La protezione dura 10 anni, rinnovabile, con 2 mesi di tempo per le opposizioni dopo la pubblicazione sul BOPI.

Domande frequenti

Se ho un marchio europeo, devo registrare anche in Spagna?
No. Il marchio UE copre automaticamente tutti i 27 Stati membri, Spagna inclusa. Un deposito nazionale spagnolo in più sarebbe una spesa non necessaria.

Conviene registrare solo in Spagna invece che in Europa?
Dipende dai tuoi piani. Se vuoi vendere in più paesi UE, il marchio europeo costa meno del totale dei depositi nazionali. Se ti interessa solo la Spagna, o vuoi ridurre il rischio di un rifiuto legato alla lingua, il deposito nazionale può essere la scelta più sicura.

Serve un rappresentante spagnolo per depositare all’OEPM?
No, se la tua azienda ha sede in un paese UE come l’Italia. Serve invece per chi ha sede fuori dall’Unione Europea o dallo Spazio Economico Europeo.

Quanto dura la protezione di un marchio spagnolo?
10 anni dalla data di deposito, rinnovabili senza limiti di volta in volta.

Vuoi capire se ti serve un marchio europeo o un deposito solo in Spagna?

Raccontaci dove vendi o dove vuoi vendere: ti diciamo qual è la strada più conveniente, con un preventivo gratuito. Chiamaci al 338.1497835 o contattaci qui. La consulenza iniziale è gratuita.

Studio CIS si occupa di registrazione marchi dal 2001. Oltre 800 marchi registrati per imprenditori e aziende italiane, comprese pratiche europee e internazionali. Garanzia Marchio Registrato o Rimborsati se scegli il pacchetto Gold per il marchio italiano.

Registrare un marchio in Francia: quando serve davvero

Se hai già un marchio europeo, la Francia è già coperta: non serve nessun deposito in più. Ha senso registrare un marchio francese a parte solo in casi precisi, per esempio se vendi solo lì o se temi che un problema legato alla lingua francese faccia bocciare l’intera domanda europea. Il deposito nazionale si fa all’INPI, l’ufficio marchi francese, con una tassa ufficiale da 190 euro per una classe.

Il marchio europeo copre già la Francia. Il deposito a parte è l’eccezione, non la regola

È il dubbio più comune quando un’azienda inizia a vendere in Francia: “devo registrare il marchio anche lì?” Se hai un marchio dell’Unione Europea, la risposta quasi sempre è no. A differenza della Svizzera o del Regno Unito, che sono fuori dall’Unione e restano scoperti, la Francia è uno dei 27 Stati membri: un marchio UE vale lì in automatico, con la stessa forza di un deposito nazionale francese.

Quindi, prima regola: se stai valutando un marchio europeo o ne hai già uno, non serve aggiungere un deposito in Francia. Sarebbe una spesa doppia per una protezione che hai già, esattamente come per la Germania.

Quando invece conviene un deposito solo in Francia

Ci sono situazioni in cui il deposito nazionale francese ha senso anche con l’opzione europea sul tavolo:

  • Vendi (o venderai) solo in Francia, almeno per ora. Il deposito nazionale costa meno di un marchio UE e protegge esattamente il mercato che ti interessa, senza pagare per 26 paesi che non usi.
  • Il tuo nome rischia di essere descrittivo in francese. L’esame di un marchio europeo controlla i motivi assoluti di rifiuto (capacità distintiva, genericità) in tutte le lingue dell’Unione: se una parola significa qualcosa di descrittivo o comune in francese, può bastare a far bocciare l’intera domanda UE, anche se negli altri 26 paesi andrebbe benissimo. Depositando solo in Francia limiti il rischio a quel singolo esame nazionale.
  • Vuoi ridurre il rischio di opposizione. Un marchio UE si scontra con i diritti anteriori di tutti i 27 Stati membri. Un deposito solo francese si scontra solo con marchi anteriori registrati o usati in Francia: un bacino molto più piccolo, quindi meno probabilità che qualcuno si opponga.

Come funziona il deposito all’INPI

Il deposito nazionale si fa all’INPI (Institut National de la Propriété Industrielle), l’ufficio marchi francese. Se la tua azienda ha sede in Italia, non serve nominare un rappresentante francese per depositare: la Francia, come l’Italia, è nell’Unione Europea, quindi puoi presentare la domanda direttamente. È diverso da quello che succede per paesi extra-UE, dove un rappresentante o un’agenzia locale possono essere obbligatori.

Le tasse ufficiali INPI (verificate a luglio 2026):

  • Deposito online, 1 classe di Nizza: 190 €
  • Ogni classe aggiuntiva: 40 €
  • Rinnovo ogni 10 anni: 290 € per 1 classe, +40 € per ogni classe in più

Dopo la pubblicazione della domanda sul Bollettino Ufficiale (BOPI), chi ha un marchio anteriore in Francia ha 2 mesi di tempo per fare opposizione, un termine più corto rispetto ai 3 mesi tedeschi. La protezione dura 10 anni, rinnovabili senza limiti.

Chi ne ha davvero bisogno

  • Vuoi vendere solo in Francia nel breve periodo e non hai ancora piani per il resto dell’UE
  • Il tuo nome potrebbe risultare descrittivo o generico in francese, e vuoi evitare che questo blocchi un’intera domanda europea
  • Preferisci un deposito con meno diritti anteriori da affrontare, per abbassare il rischio di opposizione
  • Hai già un marchio italiano (non europeo) e vuoi estenderti in Francia senza aprire un fronte su tutta l’UE

In tutti gli altri casi, prima di scegliere vale la pena fare una ricerca di anteriorità: ti dice se conviene puntare dritti sul marchio europeo o partire da un deposito nazionale.

In sintesi

  • Il marchio dell’Unione Europea copre automaticamente anche la Francia: di regola non serve un deposito a parte.
  • Conviene un deposito solo francese se vendi solo in Francia, se temi un rifiuto UE per motivi legati alla lingua, o se vuoi meno rischio di opposizione.
  • Il deposito si fa all’INPI: 190 € online per 1 classe, +40 € per ogni classe extra.
  • Le aziende italiane non hanno bisogno di un rappresentante francese: possono depositare direttamente, essendo entrambe nell’UE.
  • La protezione dura 10 anni, rinnovabile, con 2 mesi di tempo per le opposizioni dopo la pubblicazione sul BOPI.

Domande frequenti

Se ho un marchio europeo, devo registrare anche in Francia?
No. Il marchio UE copre automaticamente tutti i 27 Stati membri, Francia inclusa. Un deposito nazionale francese in più sarebbe una spesa non necessaria.

Conviene registrare solo in Francia invece che in Europa?
Dipende dai tuoi piani. Se vuoi vendere in più paesi UE, il marchio europeo costa meno del totale dei depositi nazionali. Se ti interessa solo la Francia, o vuoi ridurre il rischio di un rifiuto legato alla lingua francese, il deposito nazionale può essere la scelta più sicura.

Serve un rappresentante francese per depositare all’INPI?
No, se la tua azienda ha sede in un paese UE come l’Italia. Serve invece per chi ha sede fuori dall’Unione Europea o dallo Spazio Economico Europeo.

Quanto dura la protezione di un marchio francese?
10 anni dalla data di deposito, rinnovabili senza limiti di volta in volta.

Vuoi capire se ti serve un marchio europeo o un deposito solo in Francia?

Raccontaci dove vendi o dove vuoi vendere: ti diciamo qual è la strada più conveniente, con un preventivo gratuito. Chiamaci al 338.1497835 o contattaci qui. La consulenza iniziale è gratuita.

Studio CIS si occupa di registrazione marchi dal 2001. Oltre 800 marchi registrati per imprenditori e aziende italiane, comprese pratiche europee e internazionali. Garanzia Marchio Registrato o Rimborsati se scegli il pacchetto Gold per il marchio italiano.

Capacità distintiva del marchio: cos’è e perché conta

La capacità distintiva è l’idoneità di un segno a far capire al pubblico che quel prodotto o servizio viene proprio da te, e non da un concorrente. È il primo requisito che l’esaminatore controlla, ancora prima di verificare se il nome è già usato da altri. Senza capacità distintiva un marchio non si registra: restano fuori i nomi generici e le indicazioni puramente descrittive del prodotto (art. 13 del Codice della Proprietà Industriale). Un nome descrittivo può comunque diventare registrabile in un secondo momento, se l’uso lo rende riconoscibile agli occhi del pubblico.

Perché un nome “che dice tutto” a volte non si può registrare

Hai scelto un nome perfetto: dice esattamente cosa vendi, in chiaro. Proprio per questo, l’Ufficio potrebbe respingerlo.

L’articolo 13 del Codice della Proprietà Industriale vieta di registrare come marchio i segni privi di carattere distintivo. In particolare due categorie: le parole diventate di uso comune nel linguaggio corrente o nel commercio, e le denominazioni generiche o le indicazioni descrittive del prodotto o servizio, cioè i segni che si limitano a indicarne specie, qualità, quantità, destinazione, provenienza geografica o epoca di fabbricazione.

Immagina di aprire una gelateria e provare a registrare “Gelato Artigianale” come marchio. Non funzionerebbe: sono le parole che userebbe qualsiasi gelateria per descriversi. Nessuno può appropriarsene in esclusiva, altrimenti tutti gli altri gelatai perderebbero il diritto di usarle.

Un caso reale: la forma del Kit Kat

Il caso più noto a livello europeo riguarda la Nestlé, che ha provato per anni a registrare come marchio la forma a quattro barrette del Kit Kat. La Corte di Giustizia dell’Unione Europea (causa C-215/13) ha confermato che quella forma, da sola, non basta: il consumatore la associa al prodotto grazie al nome scritto sopra, non alla forma in sé. Senza una prova solida che il pubblico riconosca la forma anche senza scritte, la capacità distintiva non c’è.

Il nome può “guadagnarsi” la distintività con l’uso

L’art. 13, comma 2, prevede un’eccezione importante: un segno nato descrittivo può diventare registrabile se, prima del deposito, l’uso lo ha reso riconoscibile come marchio agli occhi del pubblico. In gergo si chiama secondary meaning. È un percorso lungo e va dimostrato con prove concrete (fatturato, pubblicità, sondaggi), non è la strada consigliata per chi sta scegliendo un nome da zero: molto meglio partire da un segno già distintivo.

Vale anche il contrario. Se un marchio registrato perde nel tempo la sua capacità distintiva, per esempio perché il titolare lascia che diventi il nome generico con cui tutti chiamano quel prodotto, rischia la decadenza.

In sintesi

  • La capacità distintiva è la capacità di un segno di far capire al pubblico da chi proviene il prodotto o servizio.
  • Non si registrano i nomi generici e le indicazioni puramente descrittive (art. 13 C.P.I.).
  • La descrittività si valuta rispetto ai prodotti e servizi per cui depositi il marchio, cioè le classi di Nizza scelte.
  • Un segno nato descrittivo può diventare registrabile con l’uso (secondary meaning), ma è un percorso lungo.
  • Un marchio già registrato può perdere la capacità distintiva nel tempo, con rischio di decadenza.

Domande frequenti

Il mio nome descrive esattamente cosa vendo. Posso registrarlo comunque?
Difficilmente, se è puramente descrittivo. Meglio scegliere un nome che evochi senza descrivere in modo diretto, oppure abbinarlo a un elemento distintivo (logo, parola di fantasia).

Un nome geografico si può registrare come marchio?
Solo se non indica in modo descrittivo la provenienza del prodotto agli occhi del pubblico. Un nome geografico strettamente legato a quel tipo di prodotto, per esempio una denominazione nota per una produzione tipica, rischia il rifiuto per mancanza di capacità distintiva.

Che differenza c’è tra capacità distintiva e novità?
Sono due controlli diversi. La capacità distintiva riguarda il segno in sé: è generico o descrittivo? La novità riguarda invece i diritti altrui: qualcuno ha già un marchio identico o simile per prodotti simili? Per questo, prima di depositare, conviene sempre fare una ricerca di anteriorità: verifica proprio quel secondo aspetto.

Cosa succede se l’Ufficio giudica il mio marchio privo di capacità distintiva?
La domanda viene respinta e le tasse di deposito già pagate non si recuperano. Per questo vale la pena farsi seguire prima di depositare il marchio: un nome scelto con criterio evita di scoprirlo dopo aver già pagato.

Scegliere un nome registrabile non è un dettaglio

Prima di innamorarti di un nome, verifica che sia abbastanza distintivo da poter diventare un marchio vero. Chiamaci al 338.1497835 o contattaci qui. La consulenza iniziale è gratuita.

Studio CIS si occupa di registrazione marchi dal 2001. Oltre 800 marchi registrati per imprenditori e aziende italiane. Garanzia Marchio Registrato o Rimborsati se scegli la Registrazione con Garanzia.

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