Capacità distintiva del marchio: cos’è e perché conta

La capacità distintiva è l’idoneità di un segno a far capire al pubblico che quel prodotto o servizio viene proprio da te, e non da un concorrente. È il primo requisito che l’esaminatore controlla, ancora prima di verificare se il nome è già usato da altri. Senza capacità distintiva un marchio non si registra: restano fuori i nomi generici e le indicazioni puramente descrittive del prodotto (art. 13 del Codice della Proprietà Industriale). Un nome descrittivo può comunque diventare registrabile in un secondo momento, se l’uso lo rende riconoscibile agli occhi del pubblico.

Perché un nome “che dice tutto” a volte non si può registrare

Hai scelto un nome perfetto: dice esattamente cosa vendi, in chiaro. Proprio per questo, l’Ufficio potrebbe respingerlo.

L’articolo 13 del Codice della Proprietà Industriale vieta di registrare come marchio i segni privi di carattere distintivo. In particolare due categorie: le parole diventate di uso comune nel linguaggio corrente o nel commercio, e le denominazioni generiche o le indicazioni descrittive del prodotto o servizio, cioè i segni che si limitano a indicarne specie, qualità, quantità, destinazione, provenienza geografica o epoca di fabbricazione.

Immagina di aprire una gelateria e provare a registrare “Gelato Artigianale” come marchio. Non funzionerebbe: sono le parole che userebbe qualsiasi gelateria per descriversi. Nessuno può appropriarsene in esclusiva, altrimenti tutti gli altri gelatai perderebbero il diritto di usarle.

Un caso reale: la forma del Kit Kat

Il caso più noto a livello europeo riguarda la Nestlé, che ha provato per anni a registrare come marchio la forma a quattro barrette del Kit Kat. La Corte di Giustizia dell’Unione Europea (causa C-215/13) ha confermato che quella forma, da sola, non basta: il consumatore la associa al prodotto grazie al nome scritto sopra, non alla forma in sé. Senza una prova solida che il pubblico riconosca la forma anche senza scritte, la capacità distintiva non c’è.

Il nome può “guadagnarsi” la distintività con l’uso

L’art. 13, comma 2, prevede un’eccezione importante: un segno nato descrittivo può diventare registrabile se, prima del deposito, l’uso lo ha reso riconoscibile come marchio agli occhi del pubblico. In gergo si chiama secondary meaning. È un percorso lungo e va dimostrato con prove concrete (fatturato, pubblicità, sondaggi), non è la strada consigliata per chi sta scegliendo un nome da zero: molto meglio partire da un segno già distintivo.

Vale anche il contrario. Se un marchio registrato perde nel tempo la sua capacità distintiva, per esempio perché il titolare lascia che diventi il nome generico con cui tutti chiamano quel prodotto, rischia la decadenza.

In sintesi

  • La capacità distintiva è la capacità di un segno di far capire al pubblico da chi proviene il prodotto o servizio.
  • Non si registrano i nomi generici e le indicazioni puramente descrittive (art. 13 C.P.I.).
  • La descrittività si valuta rispetto ai prodotti e servizi per cui depositi il marchio, cioè le classi di Nizza scelte.
  • Un segno nato descrittivo può diventare registrabile con l’uso (secondary meaning), ma è un percorso lungo.
  • Un marchio già registrato può perdere la capacità distintiva nel tempo, con rischio di decadenza.

Domande frequenti

Il mio nome descrive esattamente cosa vendo. Posso registrarlo comunque?
Difficilmente, se è puramente descrittivo. Meglio scegliere un nome che evochi senza descrivere in modo diretto, oppure abbinarlo a un elemento distintivo (logo, parola di fantasia).

Un nome geografico si può registrare come marchio?
Solo se non indica in modo descrittivo la provenienza del prodotto agli occhi del pubblico. Un nome geografico strettamente legato a quel tipo di prodotto, per esempio una denominazione nota per una produzione tipica, rischia il rifiuto per mancanza di capacità distintiva.

Che differenza c’è tra capacità distintiva e novità?
Sono due controlli diversi. La capacità distintiva riguarda il segno in sé: è generico o descrittivo? La novità riguarda invece i diritti altrui: qualcuno ha già un marchio identico o simile per prodotti simili? Per questo, prima di depositare, conviene sempre fare una ricerca di anteriorità: verifica proprio quel secondo aspetto.

Cosa succede se l’Ufficio giudica il mio marchio privo di capacità distintiva?
La domanda viene respinta e le tasse di deposito già pagate non si recuperano. Per questo vale la pena farsi seguire prima di depositare il marchio: un nome scelto con criterio evita di scoprirlo dopo aver già pagato.

Scegliere un nome registrabile non è un dettaglio

Prima di innamorarti di un nome, verifica che sia abbastanza distintivo da poter diventare un marchio vero. Chiamaci al 338.1497835 o contattaci qui. La consulenza iniziale è gratuita.

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Registrare un marchio in Germania: quando serve davvero

Se hai già un marchio europeo, la Germania è già coperta: non serve nessun deposito in più. Ha senso registrare un marchio tedesco a parte solo in casi precisi, per esempio se vuoi proteggerti solo lì, o se temi che un problema legato a una sola lingua faccia bocciare l’intera domanda europea. Il deposito nazionale si fa alla DPMA, l’ufficio marchi tedesco, con una tassa ufficiale da 290 euro per le prime tre classi.

Il marchio europeo copre già la Germania. Il deposito a parte è l’eccezione, non la regola

È il dubbio più comune quando un’azienda inizia a vendere in Germania: “devo registrare il marchio anche lì?” Se hai un marchio dell’Unione Europea, la risposta quasi sempre è no. A differenza della Svizzera o del Regno Unito, che sono fuori dall’Unione e restano scoperti, la Germania è uno dei 27 Stati membri: un marchio UE vale lì in automatico, con la stessa forza di un deposito nazionale tedesco.

Quindi, prima regola: se stai valutando un marchio europeo o ne hai già uno, non serve aggiungere un deposito in Germania. Sarebbe una spesa doppia per una protezione che hai già.

Quando invece conviene un deposito solo in Germania

Ci sono situazioni in cui il deposito nazionale tedesco ha senso anche con l’opzione europea sul tavolo:

  • Vendi (o venderai) solo in Germania, almeno per ora. Il deposito nazionale costa meno di un marchio UE e protegge esattamente il mercato che ti interessa, senza pagare per 26 paesi che non usi.
  • Il tuo nome rischia di essere descrittivo in tedesco. L’esame di un marchio europeo controlla i motivi assoluti di rifiuto (capacità distintiva, genericità) in tutte le lingue dell’Unione: se una parola significa qualcosa di descrittivo o comune in tedesco, può bastare a far bocciare l’intera domanda UE, anche se negli altri 26 paesi andrebbe benissimo. Depositando solo in Germania limiti il rischio a quel singolo esame nazionale.
  • Vuoi ridurre il rischio di opposizione. Un marchio UE si scontra con i diritti anteriori di tutti i 27 Stati membri. Un deposito solo tedesco si scontra solo con marchi anteriori registrati o usati in Germania: un bacino molto più piccolo, quindi meno probabilità che qualcuno si opponga.

Come funziona il deposito alla DPMA

Il deposito nazionale si fa alla DPMA (Deutsches Patent- und Markenamt), l’ufficio marchi tedesco. Se la tua azienda ha sede in Italia, non serve nominare un rappresentante tedesco per depositare: la Germania, come l’Italia, è nell’Unione Europea, quindi puoi presentare la domanda direttamente. È diverso da quello che succede per la Cina, dove un’agenzia locale è obbligatoria.

Le tasse ufficiali DPMA (verificate a luglio 2026):

  • Deposito online, fino a 3 classi di Nizza: 290 €
  • Ogni classe aggiuntiva dalla quarta in poi: 100 €
  • Deposito su carta (invece che online): 300 €, stesse regole per le classi extra
  • Rinnovo ogni 10 anni: 750 € fino a 3 classi, +260 € per ogni classe in più
  • Esame accelerato (opzionale): +200 €

Dopo la registrazione, chi ha un marchio anteriore in Germania ha 3 mesi di tempo dalla pubblicazione per fare opposizione. La protezione dura 10 anni, rinnovabili senza limiti.

Chi ne ha davvero bisogno

  • Vuoi vendere solo in Germania nel breve periodo e non hai ancora piani per il resto dell’UE
  • Il tuo nome potrebbe risultare descrittivo o generico in tedesco, e vuoi evitare che questo blocchi un’intera domanda europea
  • Preferisci un deposito con meno diritti anteriori da affrontare, per abbassare il rischio di opposizione
  • Hai già un marchio italiano (non europeo) e vuoi estenderti in Germania senza aprire un fronte su tutta l’UE

In tutti gli altri casi, prima di scegliere vale la pena fare una ricerca di anteriorità: ti dice se conviene puntare dritti sul marchio europeo o partire da un deposito nazionale.

In sintesi

  • Il marchio dell’Unione Europea copre automaticamente anche la Germania: di regola non serve un deposito a parte.
  • Conviene un deposito solo tedesco se vendi solo in Germania, se temi un rifiuto UE per motivi legati alla lingua, o se vuoi meno rischio di opposizione.
  • Il deposito si fa alla DPMA: 290 € online per le prime 3 classi, +100 € per ogni classe extra.
  • Le aziende italiane non hanno bisogno di un rappresentante tedesco: possono depositare direttamente, essendo entrambe nell’UE.
  • La protezione dura 10 anni, rinnovabile, con 3 mesi di tempo per le opposizioni dopo la pubblicazione.

Domande frequenti

Se ho un marchio europeo, devo registrare anche in Germania?
No. Il marchio UE copre automaticamente tutti i 27 Stati membri, Germania inclusa. Un deposito nazionale tedesco in più sarebbe una spesa non necessaria.

Conviene registrare solo in Germania invece che in Europa?
Dipende dai tuoi piani. Se vuoi vendere in più paesi UE, il marchio europeo costa meno del totale dei depositi nazionali. Se ti interessa solo la Germania, o vuoi ridurre il rischio di un rifiuto legato alla lingua tedesca, il deposito nazionale può essere la scelta più sicura.

Serve un rappresentante tedesco per depositare alla DPMA?
No, se la tua azienda ha sede in un paese UE come l’Italia. Serve invece per chi ha sede fuori dall’Unione Europea o dallo Spazio Economico Europeo.

Quanto dura la protezione di un marchio tedesco?
10 anni dalla data di deposito, rinnovabili senza limiti di volta in volta.

Vuoi capire se ti serve un marchio europeo o un deposito solo in Germania?

Raccontaci dove vendi o dove vuoi vendere: ti diciamo qual è la strada più conveniente, con un preventivo gratuito. Chiamaci al 338.1497835 o contattaci qui. La consulenza iniziale è gratuita.

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Decadenza del marchio: cosa significa e cosa succede

La decadenza è la perdita del diritto di uso esclusivo su un marchio già registrato. Succede in tre casi: non lo usi per 5 anni consecutivi, diventa un nome generico per colpa tua (volgarizzazione), oppure diventa ingannevole o illecito nel modo in cui lo usi (art. 26 del Codice della Proprietà Industriale). Non è automatica: qualcuno deve chiederla, davanti a un giudice o con un’istanza all’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi. Se il marchio decade, il nome torna libero e chiunque può registrarlo.

Hai un marchio registrato che non usi da anni? Non è al sicuro per sempre

Molti imprenditori pensano che una volta registrato, il marchio sia loro per sempre, o almeno finché lo rinnovano ogni 10 anni. Non è così. La legge chiede anche un uso effettivo.

L’articolo 24 del C.P.I. dice che il marchio deve essere usato entro 5 anni dalla registrazione, e che l’uso non può fermarsi per 5 anni consecutivi senza un motivo legittimo. Se succede, il marchio decade per non uso.

Immagina di aver registrato il marchio nel 2018 e di non averlo mai messo su un prodotto, un sito o una fattura da allora. Dal 2023 chiunque, anche un concorrente che vuole quel nome, può chiedere che venga dichiarato decaduto. E se torni a usarlo solo dopo aver saputo che sta per arrivare la richiesta, quel tentativo “furbo” non conta, a meno che tu non l’abbia ripreso almeno 3 mesi prima.

Gli altri due casi sono meno frequenti ma reali. C’è volgarizzazione (art. 13, comma 4) quando il tuo marchio diventa, per come lo comunichi o non lo controlli, il nome comune con cui il pubblico chiama quel tipo di prodotto, perdendo la sua funzione distintiva. E c’è illiceità sopravvenuta (art. 14, comma 2) quando il marchio, per come lo usi, inizia a ingannare i clienti su natura o provenienza del prodotto, oppure diventa contrario alla legge o al buon costume.

La decadenza non è mai automatica

Nessuno la dichiara d’ufficio. Va fatta valere: in causa davanti al tribunale, oppure con un’istanza scritta e motivata all’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, la via amministrativa introdotta per accelerare questi procedimenti. E attenzione a chi deve provare cosa: se qualcuno contesta il tuo marchio per non uso, tocca a te dimostrare che lo hai usato, non a lui dimostrare il contrario. È un onere della prova rovesciato rispetto alla norma generale, pensato apposta per non lasciare marchi “dormienti” a bloccare nomi che altri potrebbero usare davvero.

La decadenza può anche essere parziale: se non hai mai usato il marchio per una parte dei prodotti o servizi per cui lo avevi registrato nelle classi di Nizza, puoi perdere l’esclusiva solo su quella parte, non sull’intero marchio.

Decadenza e mancato rinnovo non sono la stessa cosa

Sono due situazioni diverse che portano allo stesso risultato: perdere i diritti sul nome. Il mancato rinnovo riguarda un marchio che semplicemente scade dopo 10 anni perché nessuno ha rinnovato la registrazione, a prescindere dal fatto che lo usassi o no. La decadenza riguarda invece un marchio ancora formalmente valido, ma abbandonato nei fatti, diventato generico o ingannevole. Nel primo caso basta dimenticarsi una scadenza. Nel secondo, la causa è come hai usato (o non usato) il marchio.

In sintesi

  • Il marchio decade per non uso continuato di 5 anni, volgarizzazione o illiceità sopravvenuta (art. 26 C.P.I.)
  • Non è automatica: va chiesta in tribunale o con istanza motivata all’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi
  • Se ti contestano il non uso, l’onere di provare che hai usato il marchio è tuo, non di chi contesta
  • La decadenza può essere parziale, limitata a certi prodotti o classi
  • È diversa dal mancato rinnovo: lì il marchio scade per scadenza dei 10 anni, qui per come è stato usato

Domande frequenti

Se non uso il marchio, lo perdo subito dopo 5 anni?
No. Il marchio resta tuo finché nessuno chiede formalmente la decadenza. Ma dal quinto anno di non uso diventa vulnerabile: chiunque ne abbia interesse può contestarlo in ogni momento.

Posso salvare un marchio a rischio decadenza tornando a usarlo?
Sì, se riprendi l’uso prima che qualcuno presenti domanda o eccezione di decadenza. Farlo solo dopo aver saputo che sta per arrivare una contestazione non basta, a meno che la ripresa non risalga ad almeno 3 mesi prima.

Chi può chiedere la decadenza del mio marchio?
Chiunque vi abbia un interesse concreto, tipicamente un concorrente che vuole registrare un nome simile o identico al tuo, oggi bloccato dalla tua registrazione inutilizzata. È il rovescio della medaglia rispetto all’opposizione: lì blocchi tu la registrazione di un marchio nuovo troppo simile al tuo, qui è un altro a liberare un nome che hai registrato ma abbandonato.

Se il mio marchio è a rischio decadenza, cosa mi conviene fare?
Riprendere l’uso reale il prima possibile, oppure valutare un nuovo deposito se il vecchio non è più recuperabile. Prima di muoverti, verifica lo stato attuale della tua registrazione: te lo controlliamo noi.

Non lasciare un marchio “dormiente”

Se hai un marchio che non usi da anni, o non sei sicuro che sia ancora attivo, meglio verificarlo prima che lo faccia qualcun altro al posto tuo. Chiamaci al 338.1497835 o contattaci qui. La consulenza iniziale è gratuita.


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Registrare un marchio in Cina: perché farlo subito

In Cina il marchio non è di chi lo usa per primo. È di chi lo deposita per primo. Se fai produrre la tua merce in Cina, o ci vendi, senza aver registrato il marchio lì, un fornitore, un distributore o un semplice speculatore può depositare il tuo stesso nome prima di te. A quel punto è lui il titolare in Cina, e può bloccarti la merce in dogana o costringerti a comprare indietro il tuo stesso brand. Registra prima di iniziare a produrre: puoi farlo con un deposito diretto alla CNIPA o estendendo il tuo marchio italiano o europeo con il Sistema di Madrid.

In Cina non conta chi usa il marchio per primo. Conta chi lo deposita

Hai un marchio registrato in Italia o in Europa? In Cina non vale niente, esattamente come non vale in Svizzera o nel Regno Unito. Ma qui il rischio è più concreto, perché la Cina applica il principio del “first-to-file” in modo molto rigido: chi deposita per primo ha il diritto, a prescindere da chi ha creato o usato il marchio prima altrove.

Il caso più noto lo conosce quasi tutto il mondo: Tesla, entrando in Cina, ha scoperto che il nome “特斯拉” (la trascrizione cinese di Tesla) era già stato registrato anni prima da un imprenditore locale, che ne rivendicava i diritti. Tesla ha dovuto affrontare una trattativa lunga e complicata prima di poter usare il proprio nome sul mercato cinese. Non è un caso isolato: è una prassi diffusa, tanto che in cinese esiste un termine specifico, “shanzhai”, per chi deposita marchi stranieri sperando di rivenderli o di bloccare l’ingresso dell’azienda vera.

La conseguenza pratica per una PMI italiana: se produci in Cina, o importi da un fornitore cinese col tuo marchio, e non lo registri prima, rischi di trovarti la merce ferma in dogana perché “il tuo” marchio in Cina è di qualcun altro. O di doverlo ricomprare a un prezzo gonfiato da chi lo ha registrato al posto tuo.

Due vie per depositare in Cina

Deposito diretto alla CNIPA. La China National Intellectual Property Administration è l’ufficio marchi cinese. Se non hai una sede in Cina, la legge cinese richiede che tu passi attraverso un’agenzia di marchi autorizzata dallo Stato: non puoi depositare da solo dall’Italia. Seguiamo noi la registrazione del marchio internazionale tramite la nostra rete di corrispondenti in Cina, senza che tu debba cercare un’agenzia locale per conto tuo.

Sistema di Madrid. Se hai già un marchio italiano o europeo, puoi estenderlo in Cina, insieme ad altri paesi, con un’unica domanda internazionale gestita dalla WIPO. Conviene quando vuoi coprire la Cina insieme ad altri mercati extra-UE nella stessa pratica: qui trovi i costi generali di un marchio internazionale.

Una cosa in più da valutare in Cina, che altrove conta meno: il marchio si registra spesso anche nella sua versione in caratteri cinesi, oltre che in alfabeto latino. Perché? Perché il mercato cinese un nome in caratteri lo crea comunque. Se non lo scegli e non lo depositi tu, lo faranno distributori, clienti o media, e chiunque potrà registrarlo prima di te. A quel punto il tuo nome cinese appartiene a un altro: non solo non puoi usarlo, ma se lo usi rischi di essere tu quello che viola un marchio registrato, con richieste di risarcimento e merce bloccata.

In altre parole, Se registri il marchio solo in caratteri latini, rischi di perdere il controllo sul mercato cinese. Ed è esattamente quello che è successo a Tesla con “特斯拉”.

Quanto costa registrare un marchio in Cina

Le tasse ufficiali della CNIPA, per domanda in via elettronica (importi verificati a luglio 2026, il cambio può variare):

  • Deposito, una classe fino a 10 prodotti/servizi: RMB 270, circa 35 €
  • Ogni classe aggiuntiva: in Cina ogni classe paga la stessa tassa di deposito, quindi altri RMB 270 (circa 35 €) per classe
  • Ogni prodotto o servizio oltre il decimo, nella stessa classe: RMB 27 (circa 3,50 €) per voce
  • Rinnovo, ogni 10 anni

A queste tasse si aggiunge l’onorario dell’agenzia locale e la nostra gestione della pratica, che varia in base alla via scelta e a quanti altri paesi vuoi coprire insieme. Te lo indicheremo con un preventivo gratuito dopo una prima chiacchierata.

Chi ne ha davvero bisogno

  • Fai produrre la tua merce in fabbriche cinesi, con il tuo marchio stampato sopra
  • Importi dalla Cina e rivendi col tuo brand, anche solo online
  • Sei un venditore Amazon e ti interessa l’Amazon Brand Registry, che richiede un marchio registrato in un paese riconosciuto
  • Vuoi vendere su marketplace cinesi come Tmall o JD.com, che chiedono il marchio locale per aprire un negozio ufficiale

In tutti questi casi, prima di depositare vale la pena fare una ricerca di anteriorità in Cina: verifichi se il nome, in alfabeto latino o in caratteri cinesi, è già stato occupato da qualcun altro.

In sintesi

  • In Cina vince chi deposita il marchio per primo: l’uso precedente altrove non conta.
  • Il caso Tesla mostra il rischio reale: un nome depositato da altri prima del tuo ingresso sul mercato.
  • Due vie: deposito diretto alla CNIPA (serve un’agenzia locale autorizzata) oppure estensione via Sistema di Madrid.
  • Conviene registrare anche la versione in caratteri cinesi del marchio: se la deposita un altro, usarla diventa una violazione.
  • Prioritario per chi produce, importa o vende in Cina prima ancora di iniziare l’attività lì.

Domande frequenti

Se uso già il mio marchio in Italia, in Cina ho comunque dei diritti?
Quasi mai. La Cina applica il principio “first-to-file” in modo rigido: chi deposita per primo ha il diritto, indipendentemente da dove e da quando il marchio è stato usato altrove.

Devo registrare anche la versione cinese del nome?
È fortemente consigliato. Se non lo fai tu, la traduzione o la traslitterazione del tuo marchio in caratteri cinesi può essere depositata da qualcun altro, che a quel punto ne diventa titolare in quella forma. Il rischio concreto: usare “il tuo” nome cinese diventa una violazione del marchio altrui, con possibili risarcimenti e blocchi della merce.

Posso depositare da solo dall’Italia?
No. La legge cinese impone ai richiedenti stranieri di passare attraverso un’agenzia di marchi autorizzata in Cina. Ce ne occupiamo noi tramite la nostra rete di corrispondenti.

Conviene di più il deposito diretto o il Sistema di Madrid?
Dipende da quanti paesi vuoi coprire. Se ti interessa solo la Cina, spesso il deposito diretto è più semplice da gestire. Se vuoi proteggerti anche in altri mercati extra-UE insieme, un’unica domanda internazionale via Sistema di Madrid può convenire.

Vuoi proteggere il tuo marchio anche in Cina?

Raccontaci dove produci o dove vendi: ti diremo se conviene il deposito diretto o il Sistema di Madrid, con un preventivo gratuito. Chiamaci al 338.1497835 o contattaci qui. La consulenza iniziale è gratuita.

Studio CIS si occupa di registrazione marchi dal 2001. Oltre 800 marchi registrati per imprenditori e aziende italiane, comprese pratiche europee e internazionali. Garanzia Marchio Registrato o Rimborsati se scegli la Registrazione con Garanzia per il marchio italiano.

Registrare un marchio nel Regno Unito dopo la Brexit

Il tuo marchio europeo si è fermato alla Manica

Hai registrato il marchio in Unione Europea prima del 2021? Allora hai già, senza aver fatto nulla, un marchio britannico gemello: l’UKIPO lo ha clonato in automatico sul suo registro, stessa data di deposito, stessa scadenza originaria. Da quel momento in poi, però, i due marchi vivono separati: si rinnovano separatamente, e l’uso nella solaUE non basta a “tenere in vita” quello britannico, se nel Regno Unito non lo usi mai.

Se invece il tuo marchio comunitario lo registri adesso, per la prima volta dopo la Brexit, il Regno Unito non sarà coperto. Nessun clone, nessuna estensione automatica. È l’equivoco più comune tra chi esporta: pensa che “Unione Europea” voglia dire tutto il continente, ma il Regno Unito è fuori dal 2021, esattamente come la Svizzera.

La conseguenza pratica: un distributore, un concorrente locale o un venditore Amazon.co.uk può depositare il tuo stesso nome nel Regno Unito, e a quel punto è lui ad avere l’esclusiva su quel mercato. Tu resti fuori dal tuo brand, proprio dove magari stai per iniziare a vendere.

Due vie per depositare nel Regno Unito

Deposito diretto all’UKIPO. Dal 2024 l’ufficio britannico richiede un indirizzo di corrispondenza (address for service) nel Regno Unito, a Gibilterra o nelle Isole del Canale per ogni nuova domanda: senza, la pratica viene considerata ritirata. È il punto dove chi prova a fare da solo si blocca. Seguiamo noi la pratica tramite la nostra rete di corrispondenti nel Regno Unito, senza che tu debba cercare un rappresentante oltremanica.

Sistema di Madrid. Se hai già un marchio italiano o europeo, puoi estenderlo al Regno Unito, insieme ad altri paesi extra-UE, con un’unica domanda internazionale gestita dalla WIPO. Conviene quando vuoi coprire UK insieme ad altri mercati nella stessa pratica: qui trovi i costi generali di un marchio internazionale.

Quanto costa registrare un marchio nel Regno Unito

Le tasse ufficiali UKIPO, aggiornate dal 1° aprile 2026

  • Domanda online, una classe: £205
  • Ogni classe aggiuntiva: + £60
  • Rinnovo, ogni 10 anni, una classe: £245 (+ £60 a classe aggiuntiva)

A queste tasse si aggiunge l’onorario per la gestione della pratica, che varia in base alla via scelta e a quanti altri paesi vuoi coprire insieme. Te lo indichiamo con un preventivo gratuito dopo una prima chiacchierata.

Chi ne ha davvero bisogno

Il Regno Unito resta uno dei mercati più importanti per chi esporta dall’Italia. Alcune situazioni lo rendono una priorità:

  • Vendi o vuoi vendere a clienti britannici, online o con un punto vendita fisico
  • Sei un venditore Amazon e ti interessa l’Amazon Brand Registry su Amazon.co.uk, che è separato da quello europeo
  • Hai un distributore o un partner commerciale nel Regno Unito
  • Il tuo marchio UE è nato dopo il 2021 e non ha mai avuto un clone britannico

In tutti questi casi, prima di depositare vale la pena fare una ricerca di anteriorità nel Regno Unito: verifichi se il nome è già occupato prima di spendere le tasse ufficiali, invece di scoprirlo dopo un rifiuto.

In sintesi

  • Dal 2021 il marchio UE non protegge più nel Regno Unito: serve una domanda separata.
  • Se avevi un marchio UE prima del 2021, l’UKIPO ha creato in automatico un clone britannico, ma ora si rinnova per conto suo.
  • Due vie: deposito diretto all’UKIPO (serve un indirizzo di corrispondenza in UK/Gibilterra/Isole del Canale) oppure estensione via Sistema di Madrid.
  • Tasse ufficiali 2026: £205 domanda online una classe, + £60 a classe, rinnovo £245.
  • Prioritario per chi vende su Amazon.co.uk, dove il Brand Registry è separato da quello europeo.

Domande frequenti

Il mio marchio europeo registrato prima del 2021 vale ancora nel Regno Unito?
Sì, ma come marchio britannico separato: l’UKIPO ha creato in automatico un clone gratuito con la stessa data del marchio UE. Da quel momento si rinnova per conto suo, con scadenze e requisiti d’uso propri.

Il mio marchio europeo registrato dopo il 2021 copre il Regno Unito?
No. Dopo la Brexit non esiste più nessuna estensione automatica: serve depositare una domanda separata, diretta all’UKIPO o tramite il Sistema di Madrid.

Devo avere una sede nel Regno Unito per depositare?
No, ma ti serve un indirizzo di corrispondenza nel Regno Unito, a Gibilterra o nelle Isole del Canale. Lo gestiamo noi tramite la nostra rete di corrispondenti.

Cosa cambia per chi vende su Amazon?
L’Amazon Brand Registry nel Regno Unito è separato da quello europeo: un marchio registrato solo in UE non basta più a coprire Amazon.co.uk.

Vuoi proteggere il tuo marchio anche nel Regno Unito?

Raccontaci dove vendi e cosa ti serve: ti diremo se conviene il deposito diretto o il Sistema di Madrid, con un preventivo gratuito. Chiamaci al 338.1497835 o contattaci qui. La consulenza iniziale è gratuita.


Studio CIS si occupa di registrazione marchi dal 2001. Oltre 800 marchi registrati per imprenditori e aziende italiane, comprese pratiche europee e internazionali. Garanzia Marchio Registrato o Rimborsati se scegli la Registrazione con Garanzia per il marchio italiano.

Registrare un marchio in Svizzera: costi e procedura

Il marchio dell’Unione Europea non protegge in Svizzera: il paese non fa parte della UE, quindi serve una domanda separata. Puoi depositare direttamente presso l’IPI, l’ufficio marchi svizzero, oppure estendere un marchio italiano o europeo tramite il Sistema di Madrid. Le tasse ufficiali partono da CHF 450 per tre classi, validità 10 anni. Ti serve se vendi, produci o hai partner commerciali in Svizzera.

Hai il marchio europeo? In Svizzera non vale niente

Hai registrato il marchio in Italia? Bene. Hai anche il marchio dell’Unione Europea? Meglio ancora. Ma se vendi o vuoi vendere in Svizzera, nessuna delle due protezioni ti copre lì.

La Svizzera non fa parte dell’Unione Europea. Il marchio comunitario copre i 27 Stati membri UE: la Svizzera resta fuori, esattamente come il Regno Unito dopo la Brexit. È uno degli equivoci più comuni tra chi esporta: pensa che “Europa” voglia dire tutto il continente, mentre in materia di marchi significa solo Unione Europea.

Il rischio concreto: un distributore, un concorrente locale o un semplice opportunista può depositare il tuo stesso nome in Svizzera, e a quel punto è lui ad avere l’esclusiva su quel mercato. Tu resti fuori dal tuo stesso brand, proprio dove magari stai per iniziare a vendere.

Due vie per depositare in Svizzera

Per proteggere il marchio in Svizzera hai due strade.

Deposito diretto all’IPI. L’Istituto Federale della Proprietà Intellettuale, con sede a Berna, è l’ufficio marchi svizzero. Se non hai una sede in Svizzera, ti serve un recapito o un mandatario locale per gestire la pratica: è il punto dove chi prova a fare da solo si blocca più spesso. Seguiamo noi la registrazione del marchio internazionale tramite la nostra rete di corrispondenti in Svizzera, senza che tu debba cercare nessuno oltreconfine.

Sistema di Madrid. Se hai già un marchio italiano o europeo, puoi estenderlo in Svizzera, insieme ad altri paesi, con un’unica domanda internazionale gestita dalla WIPO, che ha sede proprio a Ginevra. Conviene quando vuoi coprire la Svizzera insieme ad altri mercati extra-UE nella stessa pratica: qui trovi i costi generali di un marchio internazionale.

Quanto costa registrare un marchio in Svizzera

Le tasse ufficiali dell’IPI, in franchi svizzeri [DA CONFERMARE: verificare che le tariffe IPI non siano cambiate al momento della pubblicazione]:

  • Deposito fino a 3 classi, validità 10 anni: CHF 450
  • Ogni classe aggiuntiva: + CHF 100
  • Rinnovo, ogni 10 anni: CHF 550

A queste tasse si aggiunge l’onorario per la gestione della pratica, che varia in base alla via scelta (diretta o Madrid) e a quanti altri paesi vuoi coprire insieme. Te lo indichiamo con un preventivo gratuito dopo una prima chiacchierata.

Chi ne ha davvero bisogno

Non tutti hanno bisogno subito di un marchio svizzero. Ma alcune situazioni lo rendono una priorità:

  • Vendi o vuoi vendere a clienti svizzeri, online o con un punto vendita fisico
  • Hai un distributore o un partner commerciale in Svizzera
  • Sei un venditore Amazon e ti interessa il mercato Amazon.de o Amazon.ch
  • Un ex collaboratore o un concorrente in Svizzera conosce già il tuo brand

In tutti questi casi, prima di depositare vale la pena fare una ricerca di anteriorità in Svizzera: verifichi se il nome è già occupato prima di spendere le tasse ufficiali, invece di scoprirlo dopo un rifiuto.

In sintesi

  • Il marchio italiano o europeo non protegge in Svizzera: il paese è fuori dall’UE.
  • Due vie: deposito diretto all’IPI (con recapito o mandatario locale) oppure estensione via Sistema di Madrid.
  • Tasse ufficiali: CHF 450 per 3 classi e 10 anni, + CHF 100 a classe aggiuntiva, rinnovo CHF 550.
  • Ti serve se vendi, esporti o hai partner commerciali in Svizzera.
  • Prima di depositare, verifica che il nome sia libero con una ricerca di anteriorità.

Domande frequenti

Il marchio dell’Unione Europea copre anche la Svizzera?
No. La Svizzera non fa parte dell’Unione Europea, quindi il marchio UE si ferma ai suoi confini. Serve una domanda separata, diretta o tramite il Sistema di Madrid.

Devo avere una sede in Svizzera per depositare?
No, ma se non hai una sede lì ti serve un recapito o un mandatario locale per la pratica diretta all’IPI. Lo gestiamo noi tramite la nostra rete di corrispondenti.

Conviene di più il deposito diretto o il Sistema di Madrid?
Dipende da quanti paesi vuoi coprire. Se ti interessa solo la Svizzera, spesso il deposito diretto è più semplice. Se vuoi proteggerti anche in altri mercati extra-UE insieme, un’unica domanda internazionale via Sistema di Madrid può convenire.

Quanto dura la protezione in Svizzera?
10 anni dalla registrazione, rinnovabile senza limiti, come in Italia e nell’Unione Europea.

Vuoi proteggere il tuo marchio anche in Svizzera?

Raccontaci dove vendi e cosa ti serve: ti diremo se conviene il deposito diretto o il Sistema di Madrid, con un preventivo gratuito. Chiamaci al 338.1497835 o contattaci qui. La consulenza iniziale è gratuita.

Studio CIS si occupa di registrazione marchi dal 2001. Oltre 800 marchi registrati per imprenditori e aziende italiane, comprese pratiche europee e internazionali. Garanzia Marchio Registrato o Rimborsati se scegli la Registrazione con Garanzia per il marchio italiano.

Classe 35 marchio: cosa copre e quando ti serve davvero

La classe 35 di Nizza copre pubblicità, gestione di affari commerciali, amministrazione commerciale e i servizi di vendita al dettaglio o all’ingrosso resi per conto terzi. Non serve automaticamente solo perché vendi online: serve se il tuo servizio è vendere (anche) per altri, non se vendi i tuoi prodotti con il tuo marchio. È una delle classi più richieste, e anche una delle più fraintese.

“Vendo online, quindi mi serve la classe 35”? Non è detto.

È la domanda che ci sentiamo fare più spesso su questo argomento. La risposta corta: dipende da cosa fai, non da come lo vendi.

La classe 35 non è “la classe di chi vende”. È la classe di chi offre servizi legati alla vendita, alla pubblicità e alla gestione di un’attività commerciale. Copre, tra le altre cose, pubblicità, gestione di affari commerciali, amministrazione commerciale, lavori di ufficio, e i servizi di vendita al dettaglio o all’ingrosso resi per conto terzi.

Il punto che confonde tutti è l’ultimo: “per conto terzi”. Se produci o importi scarpe e le vendi sul tuo e-commerce con il tuo marchio, non stai facendo un servizio di vendita per qualcun altro: stai vendendo i tuoi prodotti. In quel caso ti serve la classe delle scarpe (la 25), non la 35. La classe 35 entra in gioco quando il tuo business è la vendita in sé, per altri: un marketplace, un negozio multimarca, un servizio di intermediazione commerciale, un’agenzia che gestisce le vendite per conto di aziende terze.

Esempio concreto. Due imprenditori aprono un e-commerce di cosmetici. Il primo produce la sua linea e la vende con il suo nome: gli serve la classe 3 (cosmetici), non la 35. Il secondo gestisce una piattaforma dove altri brand vendono i loro prodotti, e lui ci mette logistica, marketing e gestione degli ordini: a lui la classe 35 serve davvero, perché il suo servizio è vendere per conto di altri.

C’è anche una regola tecnica che vale la pena conoscere. Per le Direttive EUIPO e la prassi UIBM, un servizio di vendita al dettaglio si registra in classe 35 solo se specifichi cosa vendi (per esempio “vendita al dettaglio di prodotti cosmetici”). Una domanda generica di “servizi di vendita al dettaglio”, senza indicare i prodotti, viene respinta o richiede un’integrazione. Non è un dettaglio da poco: è uno degli errori più comuni di chi compila la domanda da solo, senza sapere che quella dicitura generica non basta.

La conseguenza pratica di sbagliare classe è doppia. Se registri la 35 senza che ti serva, hai speso soldi per una protezione che non usi. E dopo cinque anni un marchio non utilizzato in una classe può essere dichiarato decaduto per non uso in quella classe, su richiesta di chi ha interesse a contestarlo: lo prevede l’art. 24 del Codice della Proprietà Industriale, e a livello europeo l’art. 58 del Regolamento UE 2017/1001. Se invece ti serve la 35 e non la registri, resti scoperto proprio sulla parte del business, vendita, marketing, gestione conto terzi, che magari è il tuo vero valore aggiunto.

Per questo, prima di depositare, la domanda giusta non è “vendo online?” ma “il mio business è vendere prodotti miei, o vendere anche per altri?”. Da lì si capisce se la classe 35 ti serve, e come scriverla in modo che regga in caso di controllo o rinnovo. Il funzionamento generale delle classi lo trovi nella guida alle classi di Nizza; per capire quanto pesa ogni classe in più sul deposito, vedi quanto costa registrare un marchio.

In sintesi

  • La classe 35 copre pubblicità, gestione commerciale, amministrazione e vendita al dettaglio o all’ingrosso per conto terzi.
  • Vendere i tuoi prodotti online non richiede automaticamente la classe 35: ti serve la classe del prodotto.
  • La classe 35 serve a chi vende (anche) per conto di altri: marketplace, negozi multimarca, intermediari commerciali.
  • La vendita al dettaglio va specificata con i prodotti coperti, altrimenti la domanda rischia il rigetto.
  • Sbagliare classe costa: o paghi per una protezione che non usi, o resti scoperto dove conta di più.

Domande frequenti

Se ho un e-commerce, mi serve sempre la classe 35?
No. Se vendi i tuoi prodotti con il tuo marchio, ti serve la classe di quei prodotti. La classe 35 serve solo se il tuo servizio è vendere per conto di altri, come un marketplace o un rivenditore multimarca.

Posso registrare la classe 35 in modo generico, senza specificare cosa vendo?
No. Per la prassi EUIPO e UIBM, i servizi di vendita al dettaglio vanno specificati con i prodotti coperti. Una dicitura generica rischia il rigetto o una richiesta di integrazione da parte dell’ufficio.

Cosa succede se registro la classe 35 e poi non la uso?
Un marchio registrato ma non utilizzato per cinque anni consecutivi in una classe può essere dichiarato decaduto per non uso in quella classe (art. 24 C.P.I., art. 58 RMUE a livello europeo), su richiesta di chi ha interesse a contestarlo.

La classe 35 serve anche ai venditori Amazon?
Dipende. Se vendi prodotti a marchio tuo su Amazon, ti serve la classe dei tuoi prodotti, utile anche per l’Amazon Brand Registry. La classe 35 entra in gioco solo se gestisci vendite anche per altri venditori o marchi terzi.

Non sei sicuro di quale classe ti serve?

Raccontaci cosa vendi e come lo vendi: ti diremo se la classe 35 ti serve davvero, o se ti conviene concentrare il budget sulle classi dei tuoi prodotti. E se decidi di procedere, la registrazione del marchio la seguiamo noi dall’inizio alla fine. Chiamaci al 338.1497835 o contattaci qui. La consulenza iniziale è gratuita.


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Opposizione marchio: significato, termini e difese

L’opposizione è la procedura con cui il titolare di un marchio già registrato chiede all’ufficio marchi di bloccare la registrazione di un nuovo marchio troppo simile al suo. In Italia va presentata entro 3 mesi dalla data di pubblicazione della domanda. Se l’opposizione viene accolta, il nuovo marchio non viene registrato e le tasse di deposito sono perse.

Tradotto in pratica

Tu depositi il tuo marchio. L’ufficio lo pubblica. Da quel momento chiunque ritenga di avere un diritto precedente può alzare la mano e dire: “questo marchio somiglia troppo al mio”. (Questa è la voce di glossario: se ti serve la procedura passo per passo, leggi la guida completa all’opposizione marchio.)

Non serve che i marchi siano identici. Basta che il consumatore possa confondersi. Ad esempio, GUCCINI per borse e GUCCI non possono convivere, e non importa che Guccini sia un cognome vero.

L’opposizione è il motivo per cui il deposito fai-da-te è più rischioso di quanto sembri. Il modulo lo compili in un’ora. Ma se non hai controllato prima cosa esiste di simile, il tuo deposito è una scommessa.

Cosa succede se ricevi un’opposizione

Niente panico, ma bisogna agire in fretta: ci sono scadenze precise per rispondere. Le strade possibili sono diverse. Si può negoziare un accordo di coesistenza, limitare le classi merceologiche, contestare l’opposizione, oppure ritirare la domanda e ripartire con un nome più sicuro. Quale convenga dipende dal caso concreto, e deciderlo da soli è un azzardo.

La verità è che l’opposizione si combatte molto meglio PRIMA che arrivi. Si chiama ricerca di anteriorità: controlli se il nome è libero prima di depositarlo. Costa poco rispetto a quello che previene.

In sintesi

  • L’opposizione blocca la registrazione di un marchio troppo simile a uno esistente
  • In Italia il termine è di 3 mesi dalla pubblicazione della domanda
  • Non serve identità tra i nomi: basta il rischio di confusione
  • Se l’opposizione passa, le tasse di deposito non tornano indietro
  • La difesa migliore è la ricerca di anteriorità fatta prima del deposito

Domande frequenti

Chi può fare opposizione al mio marchio?
Chi ha un marchio registrato (o depositato prima del tuo) uguale o simile, per prodotti o servizi affini. In certi casi anche chi ha un marchio non registrato ma che lo usa da molto tempo.

Quanto costa difendersi da un’opposizione?
Dipende dalla strada scelta: accordo, limitazione o contestazione. In ogni caso più della ricerca di anteriorità che l’avrebbe evitata. Per una valutazione del tuo caso, chiamaci al 338.1497835.

Posso continuare a usare il marchio durante l’opposizione?
La procedura riguarda la registrazione, non l’uso. Ma usare un nome conteso è un rischio: se perdi, hai investito su un marchio che non sarà mai tuo.

Prima di depositare, controlla

Se stai scegliendo il marchio o stai per depositarlo, una telefonata ora può risparmiarti un’opposizione domani. Chiamaci al 338.1497835 o contattaci qui. La consulenza iniziale è gratuita.

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Marchio denominativo o figurativo: quale registrare?

Il marchio denominativo protegge il tuo nome in qualsiasi veste grafica: font, colore, stile non contano. Il marchio figurativo protegge invece una specifica immagine o logo, così come è stato depositato. Se registri solo il logo e qualcuno usa il tuo stesso nome con un carattere diverso, il tuo marchio figurativo non lo ferma. La scelta tra i due tipi di marchio cambia il perimetro della tua tutela, non solo la carta depositata.


Cosa significa “marchio denominativo”

Il marchio denominativo è composto esclusivamente da elementi verbali: una parola, un nome, una sigla, un numero, o una combinazione di questi. Nessuna grafica. Nessun colore definito. Nessun logo.

Quando depositi un marchio denominativo, proteggi quel segno verbale indipendentemente da come verrà scritto. Il nome “Aurora” registrato come marchio denominativo è protetto sia in corsivo, sia in stampatello, sia in rosso, sia in blu. Chiunque usi quel nome in quel settore commerciale, in qualunque forma grafica, è potenzialmente in conflitto con il tuo marchio.

Questa è la tutela più ampia che puoi avere sul nome.

Cosa significa “marchio figurativo”

Il marchio figurativo è un’immagine: un logo, un simbolo grafico, un disegno. Può contenere anche testo, ma in una resa grafica specifica: quel font, quei colori, quella composizione.

Esempio: il logo di una caffetteria con il nome scritto in un carattere arrotondato su sfondo verde. Se lo depositi come marchio figurativo, proteggi quella precisa combinazione visiva. Se un concorrente prende lo stesso nome e lo scrive con un font completamente diverso, il tuo marchio figurativo non gli si applica. Tecnicamente non sta usando il tuo logo: sta usando il tuo nome.

Il marchio figurativo protegge come appare, non cosa dice.

Il marchio misto: parole e grafica insieme

Il marchio misto (detto anche complesso) combina elementi verbali e figurativi nella stessa domanda di registrazione: il nome del brand nel suo specifico stile grafico, o un simbolo con una parola accanto.

È il tipo più depositato: la maggior parte dei brand registra il nome scritto nel carattere ufficiale, spesso con il logo o un simbolo a fianco.

L’attenzione però: il marchio misto protegge la combinazione, non le singole parti. Se dopo cinque anni cambi il logo o il font, la tutela del vecchio marchio misto si applica alla versione precedente. Il nome da solo, senza quella specifica grafica, non è coperto.

Quale tipo scegliere?

Dipende da cosa vuoi davvero proteggere.

Vuoi proteggere il nome in modo solido? Registra il marchio denominativo. Vale per qualsiasi modo in cui quel nome viene scritto o visualizzato. È il punto di partenza consigliato per chi sta costruendo un brand su un’identità verbale forte.

Vuoi proteggere il logo? Aggiungi un marchio figurativo o misto. Utile quando l’immagine del brand è parte centrale del riconoscimento (logo iconico, simbolo grafico distintivo).

Vuoi la protezione completa? Registra entrambi: il denominativo per il nome e il misto per il logo. Due domande separate, due tutele che si completano.

Lo scenario che vediamo più spesso: un imprenditore registra solo il logo. Pochi anni dopo, un concorrente usa lo stesso nome con una veste grafica diversa. Il marchio figurativo non basta a fermarlo. Se avesse registrato anche il denominativo, la situazione sarebbe diversa.

Puoi approfondire la differenza tra marchio e logo su /differenza-marchio-e-logo/ e capire come funziona la registrazione su come registrare un marchio.

Il riferimento normativo: l’art. 7 del Codice della Proprietà Industriale (D.Lgs. 30/2005) elenca i segni che possono essere registrati come marchio, tra cui parole, disegni, lettere, cifre, forme, colori e suoni. La distinzione tra marchio denominativo, figurativo e misto segue questa base e viene applicata sia dall’UIBM per i marchi italiani sia dall’EUIPO per i marchi europei (art. 4 Reg. UE 2017/1001).


In sintesi

  • Il marchio denominativo protegge il nome verbale in qualsiasi forma grafica: la tutela più ampia sul nome.
  • Il marchio figurativo protegge l’immagine o il logo specifico depositato.
  • Il marchio misto protegge la combinazione di nome + grafica: non copre le singole parti separatamente.
  • Se cambi logo in futuro, il marchio misto non si aggiorna da solo: occorre un nuovo deposito per la nuova versione.
  • La strategia più completa: depositare il denominativo per il nome e il misto per il logo come due marchi separati.

Domande frequenti

Posso registrare solo il logo e poi proteggere anche il nome?
Sì, in momenti diversi. Puoi depositare prima il marchio figurativo e poi, quando vuoi, aggiungere una domanda separata per il marchio denominativo. Le due registrazioni sono indipendenti. Tieni però presente che la tutela sul nome parte dalla data del deposito del denominativo, non da quella del figurativo.

Se il mio logo cambia, devo rifare il marchio?
Se il cambiamento è significativo, sì. Il marchio figurativo o misto che hai depositato copre la versione grafica che hai presentato all’UIBM. Una modifica rilevante del logo richiede un nuovo deposito per tutelare la nuova versione. Per questo molti registrano anche il denominativo: il nome rimane protetto anche se il logo si evolve nel tempo.

Il marchio denominativo mi protegge anche per un logo simile al mio?
Non direttamente. Il marchio denominativo tutela l’elemento verbale. Se qualcuno usa un logo graficamente simile al tuo ma con un nome diverso, entra in gioco il marchio figurativo. Per una tutela completa conviene avere entrambi.

Come faccio a scegliere le classi merceologiche per i due marchi?
Le classi merceologiche sono indipendenti dal tipo di marchio (denominativo, figurativo, misto). Dipendono dai prodotti e servizi che vuoi proteggere. Se non sai quali classi scegliere, è il passaggio più delicato: una scelta sbagliata può lasciare scoperte aree importanti. Trovi una spiegazione su classi di Nizza.


Hai dubbi su cosa registrare?

Denominativo, figurativo, misto: la scelta dipende dal tuo brand, dalla tua fase di crescita, e da quanto vuoi investire ora. Non è uguale per tutti.

Se vuoi capire qual è la strategia giusta per il tuo caso, chiamaci al 338.1497835 oppure scrivici dalla pagina Contattaci. La consulenza iniziale è gratuita e ti diremo subito cosa ha senso fare.

Puoi anche partire dalla registrazione del marchio italiano per avere un quadro completo dei costi e dei passaggi.


Studio CIS si occupa di registrazione marchi dal 2001. Oltre 800 marchi registrati per imprenditori e aziende italiane. Garanzia Marchio Registrato o Rimborsati se scegli la Registrazione con Garanzia.

Come verificare se un marchio è già registrato

Puoi fare una prima ricerca gratuita sul portale UIBM (Ufficio Italiano Brevetti e Marchi) per i marchi italiani, o su eSearch Plus dell’EUIPO per quelli europei. Cerchi il nome e vedi se compare. Ma attenzione: trovare “nessun risultato” non significa che il nome sia libero. La ricerca gratuita mostra solo i marchi identici. La verifica professionale analizza anche i marchi simili foneticamente, graficamente e concettualmente: quelli che, secondo la legge, bastano comunque a bloccare il tuo deposito.


Dove cercare: i due portali ufficiali

Il primo passo è accedere ai database ufficiali.

Per i marchi italiani vai sul portale gratuito dell’UIBM. Puoi cercare per denominazione, per titolare o per numero di deposito. Filtra per ciò che ti interessa e vedi cosa compare.

Per i marchi europei (validi in tutti i 27 paesi UE) usi eSearch Plus sul sito dell’EUIPO. Stesso sistema, stesso tipo di ricerca, gratis.

Fin qui tutto facile.

Il problema arriva subito dopo.


Perché la ricerca fai-da-te non basta

La ricerca gratuita è utile per un primo controllo. Ma confronta solo le stringhe di testo uguali.

Se cerchi “NOVAFIT” e non compare nulla, il portale ti dice: nessun marchio identico trovato. Non ti dice se esiste già un “NOVA FIT” con lo spazio, un “NUOVAFIT” o un “NOVA FITNESS” registrato nello stesso settore.

La legge non protegge solo i marchi identici. Protegge anche quelli che potrebbero creare confusione nel pubblico. Un marchio anteriore può bloccare il tuo deposito anche se il testo è diverso, purché la somiglianza sia sufficiente a generare confusione tra i consumatori. La valutazione si fa su tre livelli: somiglianza visiva, fonetica e concettuale (art. 12 c.p.i. per l’Italia; art. 8 RMUE 2017/1001 per i marchi europei).

Conta anche il settore in cui operi. Due marchi identici possono coesistere se appartengono a settori merceologici completamente diversi. Ma se le classi di Nizza si sovrappongono, anche una somiglianza parziale può bastare a bloccarti.

Nessun portale gratuito fa questa analisi per te.

E infine, il portale di ricerca europeo non ti dice se in qualche altra nazione europea esiste un marchio già registrato che andrebbe in conflitto con il tuo. Ad esempio, se tu volessi registrare un marchio in tutta Europa ma ne esistesse uno identico o molto simile già registrato in (diciamo) Germania, il portale Europeo non te lo direbbe. Ma il titolare del marchio tedesco potrebbe facilmente opporsi alla tua registrazione. E se i due marchi sono effettivamente simili, gli verrebbe data ragione.


Confronta due marchi e misura il rischio

Trovare “nessun risultato” non basta: un nome anche solo simile può bloccarti. Metti a confronto il tuo nome e uno già esistente e vedi quanto è alto il rischio di confusione.

Cosa succede se depositi senza controllare bene

Depositi la domanda. Paghi le tasse. Aspetti i mesi necessari all’esame.

Poi arriva uno dei due scenari peggiori: o l’ufficio respinge la domanda, o un’altra azienda presenta opposizione nei tre mesi successivi alla pubblicazione del marchio.

Le tasse di deposito non ti verranno rimborsate. E i soldi investiti nel brand (logo, sito, packaging, campagne) li hai già spesi inutilmente. E dovrai ricominciare da capo.

Per questo la ricerca di anteriorità non è un servizio extra da trascurare. È quello che evita di costruire su fondamenta sbagliate.


Cosa fa in più la ricerca professionale

Una ricerca completa analizza:

  • I marchi identici al tuo nome
  • I marchi foneticamente simili (es. “KALISTO” vs “CALLISTO”)
  • I marchi visivamente affini se il tuo è un logo o un marchio misto
  • La traduzione o traslitterazione del nome in altre lingue
  • I marchi registrati nelle classi merceologiche dove operi e in quelle affini

Il professionista valuta anche la registrabilità del nome in sé. Un marchio troppo descrittivo o generico non ha capacità distintiva e viene rifiutato dall’ufficio a prescindere dai conflitti. Un’analisi fatta bene te lo dice prima che tu paghi la tassa di deposito.

Facciamo la ricerca di anteriorità per i marchi italiani a €100 + IVA, con esito garantito in 24 ore. Per i marchi europei a €150 + IVA. Dopo la ricerca deciderai se procedere con la registrazione o se cambiare nome.


In sintesi

  • Puoi fare una prima ricerca gratuita su UIBM (marchi italiani) e su eSearch Plus EUIPO (marchi europei).
  • La ricerca gratuita trova solo i marchi con testo identico: non è sufficiente per sapere se il nome è davvero libero.
  • La legge protegge anche i marchi simili: la valutazione si fa su somiglianza visiva, fonetica e concettuale.
  • Depositare senza una ricerca professionale significa rischiare di perdere i soldi delle tasse di deposito,  se la domanda venisse respinta o opposta.
  • La ricerca di anteriorità professionale dà una risposta completa in 24 ore.

Mini-FAQ

Posso fare la ricerca da solo sul sito UIBM?

Sì, la ricerca sul portale UIBM è gratuita e accessibile a chiunque. È utile come prima occhiata. Ma confronta solo le stringhe di testo identiche: non analizza la somiglianza, le classi merceologiche o i marchi europei. Prima di depositare, è sempre consigliabile affidarsi a una ricerca professionale.

Ho cercato il mio nome e non ho trovato nulla: significa che posso registrarlo?

Non necessariamente. Un risultato vuoto esclude solo i marchi identici a quello che hai cercato. Possono esistere marchi simili, nomi affini o marchi europei che non compaiono nella ricerca UIBM che creano comunque un ostacolo. Una ricerca professionale ti dà la risposta completa.

Quanto costa la ricerca di anteriorità?

Per i marchi italiani: €100 + IVA, risultato in 24 ore. Per i marchi europei: €150 + IVA. La prima telefonata di valutazione è gratuita: non costa nulla capire da dove partire.

UIBM e EUIPO sono la stessa cosa?

No. L’UIBM è l’ufficio italiano: il marchio registrato lì vale solo in Italia. L’EUIPO è l’ufficio europeo: il marchio comunitario vale in tutti i 27 paesi UE con una sola pratica. Se vendi in più paesi europei, il marchio comunitario è quasi sempre la scelta più conveniente. Ne parliamo volentieri: chiamaci.


Parti, senza aspettare

Hai un nome da verificare? La cosa più rapida è una telefonata. Ci racconti il nome e il settore in cui lavori, e ti diciamo subito se ci sono segnali di rischio.

Chiamaci al 338.1497835 oppure scrivi dalla pagina Contattaci.

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